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O.P.A…S

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Controlla il tuo destino, o qualcun altro lo farà.
Jack Welch

Nel mondo della finanza contemporanea, poche operazioni riescono a concentrare in sé interessi economici, equilibri di potere, strategie industriali e delicate questioni giuridiche come un’Offerta Pubblica di Acquisto o di Scambio[1].

Dietro la formula tecnica di una OPA o di una OPS si nasconde infatti una vera e propria contesa per il controllo di un’impresa: una partita nella quale il mercato, gli azionisti, i manager, le autorità di vigilanza e lo Stato diventano protagonisti di un confronto che supera spesso i confini della singola società.

L’OPA è un’offerta con la quale un soggetto dichiara formalmente agli azionisti di una società quotata la propria disponibilità ad acquistare i titoli della società stessa a un prezzo superiore a quello di borsa, con il fine di acquisirne o rafforzare il proprio controllo[2].

Fino ai primi anni ’70 del secolo scorso, in Italia non esisteva alcuna regola in materia. Chi voleva scalare una società quotata comprava i pacchetti azionari direttamente sul mercato o tramite accordi privati con il gruppo con maggioranza di controllo, lasciando i piccoli azionisti del tutto all’oscuro delle decisioni sull’assetto sociale.

La necessità di una legge organica sulle OPA in Italia nasce da un “trauma” finanziario preciso: la scalata alla “Bastogi” nel 1971. La Bastogi era, al tempo, la più antica e potente holding finanziaria italiana, definita la “cassaforte” del capitalismo nazionale perché custodiva quote azionarie di mezza industria chimica e assicurativa del Paese[3].

All’indomani dell’Unità d’Italia, il neonato Regno aveva un disperato bisogno di infrastrutture per unire il Paese. Nel settembre 1862 il banchiere livornese Pietro Bastogi (allora deputato ed ex ministro delle Finanze) fondò a Torino la “Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali”, con la specifica missione di costruire e gestire le linee ferroviarie che avrebbero collegato Bologna a Brindisi e Otranto. Nel 1885 assunse la gestione della gigantesca Rete Adriatica. In pochi anni diventò una potenza economica, accumulando una liquidità enorme e una notevole flotta di locomotive. Nel 1906 lo Stato italiano decise di nazionalizzare le ferrovie. La società venne espropriata della sua rete in cambio di un gigantesco indennizzo in denaro. Non potendo più gestire treni, la Bastogi si trasformò definitivamente in una holding finanziaria e reinvestì quel fiume di denaro in un settore strategico dell’economia italiana: la produzione di energia elettrica, divenendo il principale azionista di decine di aziende elettriche private.

Esattamente come nel 1906, la storia si ripete nel 1962 con la nascita dell’ENEL e la nazionalizzazione dell’energia elettrica[4]. La Bastogi perde le sue partecipazioni elettriche ma riceve nuovamente miliardi di lire in indennizzi statali. La società/holding (chiamata semplicemente “La Bastogi”) usò questa immensa liquidità per diversificare, investendo massicciamente nell’industria chimica (Montedison) e nel settore immobiliare. Ma nel settembre del 1971, il finanziere siciliano Michele Sindona (all’epoca nel pieno della sua ascesa e non ancora travolto dagli scandali finanziari), decise di lanciare, tramite una società “veicolo” lussemburghese (la Westmalle), un attacco a sorpresa acquistando sul mercato un’enorme mole di azioni Bastogi per prenderne il controllo, offrendo un prezzo molto appetibile direttamente ai soci[5]. La mossa scatenò il panico nell’establishment finanziario dell’epoca. Il sistema reagì compatto: Mediobanca e i grandi soci storici organizzarono una controffensiva blindando la società, rastrellando a loro volta azioni e attuando fusioni difensive che fecero fallire l’Opa di Sindona[6].

Solo nel 1974 (con la legge istitutiva della CONSOB) venne introdotto un primo “timido” embrione di disciplina, che configurava, però, l’OPA come una mera attività di “sollecitazione del pubblico risparmio”[7]. Con l’istituzione dell’autorità di vigilanza della borsa, fu introdotto un primo obbligo di “comunicazione preventiva” alla CONSOB per chi intendeva lanciare offerte al pubblico[8]. Bisognerà aspettare la Legge n. 149/1992 per avere la prima disciplina organica sulle OPA, che ha introdotto la regola cardine per cui nel caso un soggetto acquisti il controllo di una società e paghi un “premio di maggioranza” (un prezzo per azione più alto del valore di borsa, come visto nel caso Bastogi), questo “premio” deve essere offerto in modo equo anche al più piccolo dei risparmiatori, permettendogli di uscire dalla società alle stesse condizioni se non condivide il cambio di gestione.

Infine, il Testo Unico della Finanza (TUF), la cosiddetta “Legge Draghi” (1998) ha riordinato l’intera materia, fissando le regole vigenti e tipizzando in modo chiaro le varianti dell’offerta per rendere il mercato italiano efficiente e allineato agli standard internazionali[9].

Il quadro europeo si è armonizzato, ulteriormente, con la Direttiva “Takeover” (2004/25/CE). recepita in Italia nel 2007[10].

Il soggetto che lancia un’Offerta Pubblica di Acquisto o di Scambio deve effettuare preventivamente un’apposita comunicazione alla CONSOB, allegando un documento, destinato alla pubblicazione, contenente le informazioni necessarie per consentire al pubblico di formarsi un giudizio sull’OPA stessa.

Nell’OPA il soggetto offerente acquista titoli azionari corrispondendo agli azionisti della società oggetto dell’offerta (c.d. target) denaro contante: questi ultimi, se aderiscono all’offerta, vengono liquidati ed escono dall’azionariato.

Nell’OPS (Offerta Pubblica di Scambio) gli azionisti della società oggetto dell’offerta ricevono invece titoli azionari (normalmente quelli del soggetto offerente) e diventano quindi, se aderiscono all’offerta, azionisti della società offerente: in questo caso l’offerente non sostiene alcun investimento finanziario ma preferisce “accettare” l’ingresso nel proprio azionariato dei soci della società obiettivo.

L’OPAS (Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio) è un mix di OPA e OPS, bilanciato in funzione degli obiettivi e delle necessità dell’offerente, nonché della situazione della compagine azionaria della società oggetto dell’offerta[11].

La società oggetto dell’OPA è a sua volta tenuta a diffondere al pubblico un comunicato contenente ogni dato utile per la valutazione dell’offerta, il proprio giudizio in merito all’operazione ed eventuali fatti di rilievo non indicati nell’ultimo bilancio o nell’ultima situazione periodica pubblicata[12]. Inoltre il comunicato rende nota l’eventuale decisione di convocare l’assemblea per l’autorizzazione di misure difensive (ossia il compimento di atti o di operazioni che possano contrastare l’offerta).

La distinzione tra un’OPA “amichevole” e un’OPA “ostile”, infatti, non attiene a regole giuridiche diverse, ma alla reazione del management (il Consiglio di Amministrazione) della società che si vuole acquisire (la società “bersaglio” o target). In entrambi i casi lo scalatore (bidder) si rivolge direttamente al mercato e ai piccoli azionisti, ma il clima e le strategie in gioco cambiano radicalmente. Nell’OPA “amichevole” l’operazione è il frutto di un accordo preventivo tra lo scalatore e gli organi di vertice (o i grandi azionisti di controllo) della società target. Prima di lanciare l’offerta pubblica, il bidder negozia i termini con il CdA della target, definendo il prezzo, i piani industriali futuri e la governance. Una volta lanciata l’OPA, il CdA della target emette un comunicato in cui dichiara l’offerta conveniente per gli azionisti e raccomanda loro di aderire. L’operazione ha il vantaggio di essere pacifica, l’acquirente ha potuto fare una due diligence (analisi dei conti), approfondita e i rischi di fallimento saranno molto bassi.

Nell’OPA “ostile”, invece, lo “scalatore” lancia l’offerta a sorpresa, senza il consenso o contro la volontà del CdA e dell’azionariato di controllo della società target. Il bidder scavalca il management e si rivolge direttamente ai soci, offrendo un prezzo significativamente più alto delle attuali quotazioni di borsa per convincerli a vendere. Il CdA della società target dichiara l’offerta ostile e inadeguata, invitando i soci a non vendere le azioni.

L’attuale fase di trasformazione del sistema bancario italiano rappresenta un esempio emblematico di questa dinamica. Il cosiddetto “risiko bancario” ha riportato al centro dell’attenzione operazioni di aggregazione e acquisizione capaci di modificare gli equilibri del credito nazionale, come dimostra la recente offensiva di “Intesa Sanpaolo” su “Monte dei Paschi di Siena” attraverso un’OPAS valutata circa 30,6 miliardi di euro, un corrispettivo formato da azioni Intesa di nuova emissione più una componente in denaro per gli azionisti MPS. Per Intesa Sanpaolo l’obiettivo dichiarato è creare un gruppo bancario europeo più grande, aumentando clienti, masse gestite e capacità competitiva, ma anche difendere la posizione di prima banca italiana dagli altri grandi gruppi, aumentare la presenza nel risparmio gestito, e ottenere asset di valore collegati al mondo Mediobanca e alla partecipazione di MPS in “Assicurazioni Generali”, con un peso strategico nel sistema finanziario italiano. Per Banca Monte dei Paschi di Siena l’interesse può essere ottenere una valorizzazione economica dopo anni di difficoltà, entrare in un gruppo più solido, offrire agli azionisti un premio rispetto al valore attuale di mercato delle azioni[13]. Gli azionisti devono scegliere tra accettare l’OPAS (incassando una componente certa in denaro e ricevendo azioni Intesa), e ridurre il rischio legato al futuro autonomo di MPS, oppure non aderire, auspicando un possibile rilancio del valore futuro di MPS.

Ovviamente esiste anche l’interesse del sistema bancario italiano, che potrebbe contare su una maggiore concentrazione del settore, e sulla possibile nascita di un gruppo ancora più dominante con conseguenze positive sulla concorrenza tra banche.

Lo Stato italiano è stato per anni azionista di MPS e ha avuto un interesse politico-industriale nel suo risanamento, con la valorizzazione dell’investimento pubblico, per mantenere un ruolo italiano nel controllo delle grandi infrastrutture finanziarie.

In definitiva, la disciplina italiana delle OPA e delle OPS rappresenta il tentativo di trasformare una possibile “lotta per il controllo” in un processo ordinato e regolato, nel quale la competizione tra operatori economici possa svolgersi senza sacrificare i principi fondamentali del mercato: informazione, trasparenza e parità di trattamento. La vera sfida del legislatore rimane quindi quella di mantenere un equilibrio dinamico tra apertura del mercato e protezione degli investitori, affinché il controllo delle società quotate possa realizzarsi attraverso regole certe e non attraverso “rapporti di forza” esclusivamente finanziari.

La cosa migliore che può capitarci è che
una grande azienda finisca in difficoltà temporanea:
vogliamo comprarla quando è sul tavolo operatorio.
Warren Buffett

  1. Nell’immagine: Milano, Palazzo Mezzanotte sede della Borsa Italiana.
  2. Cfr. “Cos’è un’OPA (Offerta pubblica di acquisto)” di Valeria Zeppilli, in studiocataldi.it, 20/12/2020
  3. Fondata nel 1862 e quotata in borsa l’anno successivo, è la più antica società italiana ancora in attività a Piazza Affari.
  4. Cfr. “Il primato del Diritto dell’Unione Europea: un principio “italiano”…” di Alberto Monari, in Kultunderground n.315-OTTOBRE 2021, rubrica Diritto https://kultunderground.org/art/40088/
  5. Sindona offrì 2.800 lire per azione, una cifra di quasi 1.000 lire superiore alla quotazione di borsa del momento, con l’obiettivo di conquistare il controllo della Bastogi. Per i piccoli azionisti fu un’offerta irrinunciabile e nei primi giorni si ebbe una valanga di vendite a favore del finanziere.
  6. Si mosse immediatamente la “difesa di sistema”, guidata da due figure chiave:

    Guido Carli, Governatore della Banca d’Italia,

    Enrico Cuccia, il potente Direttore generale di Mediobanca.

    Carli denunciò la scarsa chiarezza sull’identità reale dei mandanti stranieri di Sindona, mentre Mediobanca organizzò una controffensiva azionaria (facendo fondere tra loro alcune società proprietarie di azioni della Bastogi), per blindare la società madre.

  7. LEGGE 7 giugno 1974, n. 216-Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari. GURI n.149 del 08-06-1974.
  8. La CONSOB (acronimo di COmmissione Nazionale per le SOcietà e la Borsa) è un’autorità amministrativa indipendente dotata di autonoma personalità giuridica e piena autonomia operativa; essa nacque per creare un’autorità dotata di competenza tecnica, alta specializzazione e capacità di prontezza nelle decisioni.
  9. L’allora Direttore Generale del Ministero del Tesoro, Mario Draghi, fu alla guida della Commissione governativa che scrisse la nuova normativa in materia di mercati e finanza, il Testo Unico della Finanza (TUF – D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58-Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. GURI n.71 del 26-03-1998 – Suppl. Ordinario n. 52.
  10. Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto. GUUE L 142 del 30 aprile 2004.

    Il recepimento in Italia è avvenuto con il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229, che ha modificato ancora il Testo Unico della Finanza (TUF).

  11. L’obiettivo dell’OPAS è consentire operazioni di acquisizione, fusione o riorganizzazione societaria senza richiedere un esborso finanziario immediato. Gli azionisti che aderiscono all’offerta cessano di essere soci della società oggetto dell’operazione e diventano titolari dei titoli offerti in scambio. La disciplina italiana è fortemente influenzata dalla Direttiva europea che impone principi comuni: parità di trattamento; trasparenza; tutela delle minoranze; contendibilità del controllo societario, protezione delle minoranze; efficienza del mercato del controllo societario.
  12. Dal punto di vista procedurale, OPA e OPAS sono assoggettate alle medesime regole. Lo stesso TUF utilizza frequentemente l’espressione “offerta pubblica di acquisto o di scambio”.
  13. Il punto critico è capire se MPS sia stata valutata correttamente: gli azionisti potrebbero ritenere che il prezzo offerto non rappresenti tutto il valore futuro della banca.

 

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