
Che cosa terribile quando il Giudice equo
dà una sentenza iniqua
Sofocle
Nel dubbio, (giudica) a favore dell’imputato.
Questo il letterale significato del brocardo latino al centro della nostra attenzione[1], espressione di una filosofia che permea l’intero ordinamento penale, ulteriore manifestazione fondamentale del favor rei (favore nei confronti del reo/colpevole).
Quest’ultimo principio nel diritto penale ha un’origine molto antica, che precede di secoli la sua formulazione moderna secondo cui, tra più interpretazioni o tra più leggi succedutesi nel tempo, si preferisce quella più favorevole all’imputato o al condannato.
Già nel pensiero di Aristotele emerge l’idea che, nel giudicare, sia preferibile evitare l’ingiustizia di condannare senza certezza[2].
La vera base giuridica si consolida nel Diritto romano, specialmente nel Digesto di Giustiniano (VI secolo d.C.), dove compare la massima: “Favorabiliores rei potius quam actores habentur”[3]. L’idea anticipa chiaramente il principio moderno: in caso di incertezza, si tutela chi rischia la condanna.
L’espressione esatta “in dubio pro reo” sembra affermarsi in età moderna. Diverse fonti la collegano al giurista milanese Egidio Bossi (1487–1546), che la utilizzò nei suoi trattati[4].
Dal XVII–XVIII secolo il principio si lega sempre più alla presunzione di innocenza e al criterio secondo cui la colpevolezza deve essere provata con certezza sufficiente. Nell’Ottocento, con il processo penale di impronta liberale, si afferma l’idea che la condanna richieda prove solide e che il dubbio debba favorire l’imputato. Dopo il periodo autoritario fascista, nel secondo dopoguerra si rafforzano nettamente le garanzie difensive.
Con la Costituzione della Repubblica italiana (1948), infatti, si affermano alcuni principi come il diritto alla difesa nel processo (art.24[5]), e soprattutto il principio di presunzione di innocenza, sancito dall’art. 27, secondo cui:
“L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.
Negli anni poi si è assistito ad una evoluzione sempre crescente di questa impostazione “garantista”: con il nuovo Codice di Procedura Penale del 1988/89, il principio diventa operativo nella “valutazione della prova”[6]. La norma chiave è l’art. 530, II comma C.P.P., secondo cui:
“Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso…[7]”.
Nel 1999 interviene la riforma dell’art.111 della Costituzione che inserisce nella Carta il concetto di “giusto processo”, fondato sull’effettivo “contraddittorio tra le parti nella formazione della prova”, su condizioni di parità tra le parti, davanti al Giudice terzo e imparziale, e di ragionevole durata[8]. Quello del contraddittorio è un principio fondamentale del nostro diritto processuale, secondo il quale tutti coloro che hanno un interesse alla pronuncia del Giudice, devono poter partecipare al giudizio, con facoltà di difendersi in tutti i modi consentiti dalla legge.
Anche in attuazione di questi parametri costituzionali, con la Legge 20 febbraio 2006 n. 46, il legislatore ha modificato l’art. 533, I comma, C.P.P., introducendo espressamente la formula per cui: “Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”[9]. Di fatto la riforma ha positivizzato (cioè scritto espressamente in norma) il contenuto sostanziale del brocardo “in dubio pro reo”.
Dopo il 2006, il principio non si limita più a dire “nel dubbio assolvere”, ma si traduce in una regola probatoria positiva: la condanna è possibile solo quando la responsabilità è accertata con elevato grado di certezza processuale. Il dubbio che impedisce la condanna deve essere ragionevole, cioè fondato su elementi concreti e razionali, non puramente astratto o fantasioso: se emerge una spiegazione alternativa plausibile dei fatti, il Giudice deve assolvere.
La riforma rafforza le garanzie difensive perché impone al Giudice una verifica rigorosa della prova, specialmente nei processi basati su:
- indizi;
- testimonianze contrastanti;
- ricostruzioni probabilistiche;
- prove scientifiche non univoche.
Non basta che l’imputato sia “probabilmente colpevole”: serve una certezza processuale compatibile con lo standard del ragionevole dubbio.
Nel processo penale italiano è l’accusa (il Pubblico Ministero), che deve dimostrare la colpevolezza, se rimane un dubbio, significa che l’accusa non ha assolto pienamente al suo compito. D’altra parte l’imputato non deve dimostrare la propria innocenza.
Una condanna penale comporta spesso conseguenze pesantissime per la vita delle persone (carcere, stigma sociale, limitazioni dei diritti), ecco perché condannare un innocente è considerato più grave che assolvere un colpevole.
Il sistema italiano, come molte democrazie liberali, mette al centro la persona contro il potere punitivo dello Stato. Di fronte al fenomeno del crimine (spesso efferato), la scelta di valore della tutela dell’individuo può apparire discutibile. Una critica comune potrebbe essere “così i colpevoli la fanno franca”.
In realtà il punto è diverso: il sistema accetta questo rischio consapevolmente, perché l’alternativa (condannare anche quando non si è certi) è considerata peggiore.
È una sorta di “bilanciamento”: tra condannare un innocente e assolvere un colpevole il diritto penale italiano sceglie di minimizzare il primo.
Meglio che dieci colpevoli sfuggano,
piuttosto che un innocente soffra.
William Blackstone
- Un brocardo è una massima giuridica espressa in latino, usata per riassumere un principio di diritto in forma breve e memorabile. Questo, in particolare, deriva dal Digesto giustinianeo (D.50.17.125), che fu promulgato il 16 dicembre 533 d.c. ↑
- Aristotele (384 a.C. – 322 a.C.) fu un filosofo, scienziato e logico dell’antica Grecia, nacque a Stagira e fu allievo di Platone. ↑
- “La condizione dei convenuti è ritenuta più favorevole di quella degli attori”. ↑
- Egidio Bossi (Milano, 1488 – 1546) fu un giurista e patrizio milanese del XVI secolo, tra i più eminenti penalisti italiani del suo tempo. ↑
- Costituzione – PARTE I – Diritti e doveri dei cittadini – Titolo I – Rapporti civili
Art.24 II comma: “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” ↑
- Il modello “accusatorio” del processo penale italiano è il sistema introdotto con il nuovo Codice di Procedura Penale del 1988 (entrato in vigore nel 1989), che ha segnato il passaggio da un modello prevalentemente inquisitorio a uno ispirato ai principi del contraddittorio e della parità tra accusa e difesa. ↑
- Codice di procedura penale – LIBRO SETTIMO – Giudizio – Titolo III – Sentenza – Capo II – Decisione – Sezione I – Sentenza di proscioglimento ↑
- Costituzione – Parte II – Ordinamento della repubblica – Titolo IV – La magistratura – Sezione II – Norme sulla giurisdizione ↑
- LEGGE 20 febbraio 2006, n. 46, “Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento”. ↑