
I bambini hanno straordinarie capacità di intuizione…
Riconoscono il male dove noi adulti forse neppure lo vediamo.
Rosamunde Pilcher
Di esecuzione forzata delle decisioni giudiziarie ho trattato sotto svariati punti di vista[1].
Può sembrare paradossale ma, fino alla recente “Riforma Cartabia” (D.Lgs. 149/2022), si faceva spesso riferimento all’applicazione degli artt. 605 e ss. del Codice di Procedura Civile (esecuzione per consegna e rilascio), anche ai casi di “prelievo” di un minore, dunque di norme previste per finalità “patrimoniali”, ma adattate per analogia[2].
Oggi l’attuazione dei provvedimenti relativi ai minori è disciplinata in modo autonomo nel Titolo IV-bis C.P.C., con maggiore attenzione alla tutela sostanziale del minore rispetto alla logica esecutiva prevista, tipicamente, per i beni economici[3].
La consegna di minori nell’ordinamento italiano può assumere significati diversi a seconda del contesto giuridico: civile (in ambito di “affidamento” e diritto di visita), penale (esecuzione coattiva di allontanamento), oppure internazionale (sottrazione internazionale di minori).
Nel diritto di famiglia, la necessità di “consegna” di un minore riguarda di solito l’attuazione concreta dei provvedimenti sull’affidamento, la collocazione, la regolamentazione dei tempi di visita, emessi dal Tribunale nei casi di separazione fra coniugi o divorzio.
Il riferimento normativo principale è costituito dall’art. 337-ter del Codice Civile: la disposizione enuncia il principio ispiratore dell’intera disciplina in materia di rapporti tra genitori e figli nella crisi coniugale, ovvero il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e di conservare altresì rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascuno[4]. Ogni decisione giudiziale deve rispettare il “best interest of the child” (interesse superiore del minore), principio cardine affermato anche dalla “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia[5]”.
Attualmente, quindi, nel sistema italiano la consegna forzata di un minore (soggetto di diritto, non un “oggetto”), non è più una normale esecuzione “materiale”, ma uno strumento delicatissimo, guidato dal preminente interesse del minore e disciplinato nel Codice di Procedura Civile, in particolare dall’art. 473-bis-38.
La consegna (“forzata”), del minore presuppone sempre un provvedimento giudiziale il cui mancato rispetto da parte di uno dei genitori può determinare un conflitto attuativo. L’obbligo di consegna, da questo punto di vista, è espressione del diritto del minore alla bigenitorialità e del diritto-dovere del genitore, non collocatario, alla frequentazione.
La giurisprudenza ha chiarito che questo tipo di “esecuzione in forma specifica” non può tradursi in una mera attività materiale di prelievo coattivo, senza valutazione del contesto psicologico e relazionale del bambino. Ne consegue che la consegna del minore assume natura atipica, con modalità da adattare al caso concreto, indicate e controllate dal Giudice.
Ai sensi dell’art.473-bis-39 c.p.c., quando un genitore non consegna il figlio all’altro genitore nei tempi stabiliti, o comunque si comporta in modo da pregiudicare il corretto svolgimento dell’affidamento condiviso o da creare comunque pregiudizio (anche economico) al minore, il Giudice, anche d’ufficio, può:
1. ammonire il genitore inadempiente;
2. individuare (art. 614bis c.p.c.[6]) una somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’obbligo;
3. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa, che va da un minimo di 75 euro ad un massino di 5000 euro[7].
Nei casi estremi di persistente rifiuto (o in presenza di un provvedimento giudiziale che dispone la collocazione del minore presso un genitore, una comunità o un’altra struttura), il Giudice può autorizzare l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario, talvolta con il supporto delle forze dell’ordine e/o dei servizi sociali locali.
L’intervento non è automatico e deve essere:
- proporzionato,
- graduale,
- rispettoso dell’integrità psicofisica del minore.
La prassi evidenzia come il “prelievo coattivo” rappresenti una extrema ratio, da utilizzare solo quando ogni altra soluzione conciliativa sia fallita; costringere fisicamente un minore a “passare” da un genitore all’altro attraverso forze dell’ordine o Ufficiali Giudiziari può essere psicologicamente molto traumatico, potendo determinare il prelievo coattivo effetti destabilizzanti sul minore, specialmente in età scolare o adolescenziale, quando la volontà del bambino assume rilievo autonomo.
Il rifiuto sistematico di consegna può integrare il reato di “sottrazione” di minore (art. 574 c.p.)[8] o la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.)[9].
L’intervento penale, tuttavia, non sempre si traduce in un beneficio immediato per il minore, potendo irrigidire ulteriormente il conflitto genitoriale.
Non è chiaro fino a che punto sia legittimo ricorrere a misure coercitive materiali. La tensione tra effettività del provvedimento e tutela del minore genera incertezza applicativa.
Talvolta la richiesta di esecuzione forzata diventa uno strumento di pressione tra genitori, anziché una reale tutela del minore.
La consegna forzata di minori rappresenta uno dei punti di massima tensione tra autorità dello Stato ed autonomia della persona.
L’ordinamento italiano ha scelto una soluzione “prudente”: evitare una esecuzione forzata automatica e privilegiare strumenti indiretti e sanzionatori.
Tale scelta è coerente con il principio dell’interesse superiore del minore, ma presenta un prezzo: l’ineffettività in alcuni casi di ostacolo sistematico alla bigenitorialità.
Il sistema oscilla tra due rischi opposti:
- da un lato, l’eccesso di coercizione, che ridurrebbe il minore a oggetto di esecuzione;
- dall’altro, l’eccesso di cautela, che può lasciare senza tutela effettiva il diritto alla relazione con l’altro genitore.
Una possibile evoluzione normativa potrebbe consistere in:
- prevedere una maggiore integrazione tra Giudice, Psicologi e Operatori dei servizi sociali,
- uniformare i protocolli operativi in tutto il territorio nazionale,
- prevedere strumenti di mediazione obbligatoria rafforzata prima della fase coercitiva.
In definitiva, la vera sfida non è “forzare la consegna”, ma ricostruire le condizioni relazionali che rendano la consegna non più necessaria.
La forza dello Stato, nel diritto di famiglia, dovrebbe essere l’ultima risorsa: quando diventa la regola, significa che il sistema ha già fallito nella sua funzione primaria di tutela del minore.
I bambini hanno bisogno di raccontare delle favole
quando qualcosa risulta troppo difficile da accettare.
Françoise Dolto
- Cfr. “Obbligo di fare…(e di non fare)” di Alberto Monari, in Kultunderground n.214-OTTOBRE 2014, rubrica Diritto, https://kultunderground.org/art/18033/
“Sfratto esecutivo” di Alberto Monari, in Kultunderground n.169-AGOSTO 2009, rubrica Diritto, https://kultunderground.org/art/1407/
“Teoria e pratica di un pignoramento mobiliare (presso il debitore)” di Alberto Monari, in Kultunderground n.361-AGOSTO 2025, rubrica Diritto, https://kultunderground.org/art/44053/ ↑
- Cfr. “Il ruolo dell’Ufficiale giudiziario – il caso della consegna dei minori” di Orazio Melita in www.auge.it, sezione Esecuzioni (31 Gennaio 2018). ↑
- Codice di procedura civile – LIBRO SECONDO – Del processo di cognizione – Titolo IV bis – Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie – Capo II – Del procedimento – Sezione III – Dell’attuazione dei provvedimenti: in particolare art.473 bis “38” Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento ↑
- Codice Civile – LIBRO PRIMO – Delle persone e della famiglia – Titolo IX – Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio – Capo II – Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio. ↑
- Cfr.“1989-2009 – 20 anni della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia” di Davide Caocci, in Kultunderground n.172-NOVEMBRE 2009, rubrica Diritto, https://kultunderground.org/art/1474/ ↑
- “astreintes” istituto giuridico originario dell’ordinamento francese. Tuttavia, l’applicazione di tali sanzioni agli obblighi di frequentazione è controversa: parte della giurisprudenza ritiene che non si possa monetizzare un diritto relazionale che trova il suo fondamento nell’interesse del minore. ↑
- Le c.d. misure di “coercizione indiretta”, di frequente applicazione, sono volte a realizzare una sorta di pressione psicologica, al fine di dissuadere l’inadempimento mediante la previsione di un sacrificio economico. ↑
- Codice Penale – LIBRO SECONDO – Dei delitti in particolare – Titolo XI – Dei delitti contro la famiglia – Capo IV – Dei delitti contro l’assistenza familiare – Art. 574 “Sottrazione di persone incapaci” ↑
- Codice Penale – LIBRO SECONDO – Dei delitti in particolare – Titolo III – Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia – Capo II – Dei delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie- Art.388 “Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice” ↑