KULT Underground

una della più "antiche" e-zine italiane – attiva dal 1994

Venezuela, Groenlandia e il futuro del Diritto Internazionale

11 min read

«Il diritto internazionale è importante ma fino a un certo punto»
(Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri)

Da oltre 30 anni mi occupo di Diritto Internazionale – iniziai con l’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq e la successiva I guerra del Golfo nel 1990 – e da almeno 20 scrivo in merito alla crisi[1] che lo stesso Diritto Internazionale sta vivendo – crisi di legittimazione, di effettività, di riconoscimento.

Oggi, poi, gli sconvolgimenti del panorama globale sono continui e si fatica a credere ancora che possa esistere un sistema di regole comuni condiviso da tutti i soggetti della comunità internazionale quale fondamento della propria pacifica convivenza.

Tra i tanti vorrei soffermarmi su 2 casi che, in questo primo scorcio di 2026, a mio parere rappresentano dei punti fissi di non ritorno che possono condurre alla deriva della legge della giungla o, dall’altra parte, alla definizione di un nuovo ordine mondiale fondato su un ordinamento giuridico universalmente accettato: una riflessione da condurre insieme, tecnici e non, tutti componenti del comune genere umano.

Il caso Venezuela

Il primo caso è quello generatosi con l’operazione militare condotta dalle forze speciali statunitensi il 3 gennaio 2026 a Caracas in Venezuela, nota alle cronache come “Operazione Gedeone II”, culminata con la cattura del Presidente Nicolás Maduro e di sua moglie, Cilia Flores, che a parer mio – e di altri giusinternazionalisti[2] – configura una violazione sistemica e multilivello delle norme imperative dell’ordinamento internazionale.

Sebbene l’amministrazione statunitense abbia giustificato l’azione invocando la lotta al narco-terrorismo e l’esecuzione di indictments federali, tale condotta realizza plurimi illeciti internazionali se analizzata attraverso la lente della Carta delle Nazioni Unite e della giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia (CIG).

Sotto il profilo dello jus ad bellum, l’incursione non autorizzata di unità quali Delta Force o Navy SEALs in territorio venezuelano e il conseguente impiego di fuoco letale rappresentano una violazione diretta dell’art. 2, par. 4, della Carta ONU, che sancisce il divieto dell’uso della forza contro l’integrità territoriale e l’indipendenza politica di uno Stato.

Tale azione soffre di una totale assenza di giustificazione legale: non sussiste alcuna risoluzione del Consiglio di Sicurezza ex Capitolo VII che autorizzi misure coercitive di tale natura.

Inoltre, gli Stati Uniti non possono validamente invocare l’art. 51 della Carta relativo alla legittima difesa; la giurisprudenza della CIG è ferma nel non qualificare il traffico di stupefacenti, per quanto pervasivo, come un “attacco armato” (armed attack) tale da legittimare una risposta militare cinetica, né il diritto consuetudinario riconosce la dottrina della “legittima difesa preventiva” applicata al contrasto del narco-terrorismo.

Un ulteriore, fondamentale profilo di illegittimità riguarda la violazione dell’immunità ratione personae del Presidente Maduro: il nocciolo della questione giuridica risiede nel suo status di Capo di Stato in carica.

Facendo riferimento alla sentenza Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), la Corte Internazionale di Giustizia ha stabilito inequivocabilmente che un Capo di Stato gode di immunità assoluta dalla giurisdizione penale straniera e da qualsiasi atto coercitivo per l’intera durata del suo mandato.

Tale scudo giuridico copre sia gli atti ufficiali che quelli privati.

La tesi statunitense, che potrebbe basarsi sul disconoscimento politico della presidenza Maduro, si scontra con il principio di effettività che regola le relazioni internazionali: esercitando il controllo de facto e de jure dell’apparato statale e mantenendo la rappresentanza presso le Nazioni Unite, a Maduro spetta l’immunità consuetudinaria, indipendentemente dal riconoscimento bilaterale, al fine di garantire la stabilità delle relazioni diplomatiche.

Le modalità del suo trasferimento forzato negli Stati Uniti aprono poi un netto conflitto tra l’ordinamento interno americano e il Diritto Internazionale, rievocando la dicotomia tra la dottrina “male captus, bene detentus e la tutela dei Diritti Umani.

Mentre le corti statunitensi, sulla scorta della giurisprudenza United States v. Alvarez-Machain (1992) e della dottrina Ker-Frisbie, tendono a non ritenere viziata la propria giurisdizione dalle modalità di cattura (anche qualora avvengano tramite rapimento), sul piano internazionale tale condotta viola il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici. Specificamente, si ravvisano violazioni dell’art. 9, concernente il divieto di arresto e detenzione arbitrari, e dell’art. 6 sul diritto alla vita, in relazione alle vittime collaterali, civili e militari, causate dal raid.

L’uso della forza in operazioni di law enforcement extraterritoriale richiede infatti il rispetto di rigidi criteri di necessità e proporzionalità, strutturalmente incompatibili con un’operazione militare su vasta scala.

Il caso presenta forti analogie, ma anche sostanziali differenze peggiorative, rispetto al precedente dell’invasione di Panama del 1989 (Operation Just Cause) per la cattura del Presidente Manuel Noriega.

Se all’epoca l’amministrazione Bush tentò di invocare la legittima difesa a tutela dei cittadini USA in loco, l’attuale operazione contro Maduro appare motivata esclusivamente dall’esecuzione di un mandato di cattura statunitense. Tale circostanza rende la base legale estremamente fragile e configura la responsabilità internazionale degli Stati Uniti per la riparazione dei danni, in linea con la condanna già espressa dalla comunità internazionale e dall’OEA nel 1989.

Pertanto, sebbene il processo possa procedere internamente negli USA, il Venezuela avrebbe pieno titolo per adire la CIG o il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, pur scontrandosi in quest’ultima sede con il potere di veto statunitense.

A questo punto, vista la “creatività” del sistema giurisdizionale statunitense, tutto potrebbe accadere: una assoluzione con formula piena “per non aver commesso i fatti contestati”; un non luogo a procedere “per aver eseguito l’arresto in maniera illegittima” con risarcimento milionario; una condanna esemplare a “100 anni di carcere duro”; o – ma non vorrei passare per Cassandra – la morte del detenuto “per improvviso arresto cardiocircolatorio dovuto ad una preesistente patologia non manifesta”.

Vedremo.

Il caso Groenlandia

Il secondo caso su cui desidero soffermarmi è quello della vera o minacciata intenzione degli Stati Uniti di procedere all’annessione tramite occupazione militare della Groenlandia, territorio autonomo del Regno di Danimarca: ulteriore situazione che configura uno scenario di gravità inaudita sotto il profilo giuridico, caratterizzato dalla violazione diretta di norme di jus cogens di Diritto Internazionale.

Anche nel sostenere questa posizione, posso dirlo, mi trovo in compagnia di riconosciuti cultori[3] della materia internazionalistica.

Per iniziare, se attuata tale annessione violenta violerebbe la norma consuetudinaria che vieta l’acquisizione territoriale mediante l’uso della forza, principio cristallizzato nella Risoluzione 2625 (XXV) dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Dichiarazione sulle Relazioni Amichevoli, 1970).

In base a tale statuizione, un’annessione non sarebbe soltanto illecita, ma giuridicamente nulla ab initio, sancendo il definitivo superamento dell’arcaico “diritto di conquista”: la sovranità odierna non è trasferibile tramite coercizione militare.

Parallelamente, verrebbe a configurarsi una ulteriore lesione del fondamentale diritto all’autodeterminazione dei popoli.

La Groenlandia non è qualificabile né come res nullius né come mero bene patrimoniale liberamente alienabile dalla Danimarca; al contrario, il popolo Inuit è titolare di diritti inalienabili riconosciuti dal Diritto Internazionale.

Qualsiasi mutamento di sovranità privo di un consenso libero e informato, necessariamente da esprimere in maniera preventiva tramite un referendum popolare, violerebbe l’art. 1 dei due Patti ONU del 1966 (il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici) e la giurisprudenza consolidata della Corte Internazionale di Giustizia, in particolare il Parere sul Sahara Occidentale del 1975, riducendo illegittimamente la popolazione a oggetto di scambio.

Inoltre, l’offensiva contro il territorio autonomo equivarrebbe a un attacco diretto al territorio metropolitano della Danimarca, configurando un atto di aggressione ai sensi della Risoluzione 3314 (XXIX) dell’Assemblea Generale ONU del 1974.

Sotto il profilo delle alleanze difensive, l’azione genererebbe inoltre un cortocircuito giuridico senza precedenti all’interno della NATO, alleanza militare di cui sono membri sia gli Stati Uniti che la Danimarca.

Oltre a violare il Preambolo e l’art. 1 del Trattato del Nord Atlantico del 1949 – e conseguentemente il principio pacta sunt servanda codificato all’art. 26 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati – si verificherebbe il paradosso dell’attivazione “inversa” dell’art. 5.

La Danimarca avrebbe pieno titolo giuridico per richiedere l’assistenza militare degli altri alleati europei per respingere l’aggressione statunitense.

Sebbene politicamente inimmaginabile, tale scenario comporterebbe l’obbligo giuridico per Francia, Germania, Italia e Regno Unito di schierarsi contro Washington, segnando la disintegrazione de facto e de jure dell’Alleanza Atlantica.

Di fronte al fait accompli dell’annessione, la commissione di un illecito erga omnes imporrebbe poi ulteriori precisi obblighi agli Stati terzi, codificati nell’art. 41 del Progetto di Articoli sulla Responsabilità degli Stati della Commissione del Diritto Internazionale (2001).

In primis, l’obbligo assoluto di non riconoscimento e di non assistenza: nessun atto giuridico, dai passaporti emessi dall’occupante agli accordi per lo sfruttamento delle risorse naturali, avrebbe validità legale internazionale, e nessuno Stato potrebbe sostenere in alcuna maniera l’occupazione.

Sul piano delle Nazioni Unite, invece, è prevedibile che il veto statunitense porterebbe alla paralisi del Consiglio di Sicurezza, costringendo la comunità internazionale a trasferire la questione all’Assemblea Generale tramite la procedura Uniting for Peace, la quale tuttavia può produrre solo raccomandazioni non vincolanti.

In tale contesto di stallo istituzionale, l’Unione Europea si troverebbe costretta ad adottare contromisure unilaterali, quali il congelamento dei beni statunitensi presenti nei Paesi UE e l’embargo commerciale generale verso Washington e tutti i suoi operatori, innescando una guerra economica transatlantica.

Bisogna convenire che una simile annessione, se realizzata, non rappresenterebbe una mera crisi diplomatica, ma il collasso dell’ordine internazionale basato sulle regole (rules-based order) consolidatesi dopo la fine del secondo conflitto mondiale, portando al disfacimento dell’Alleanza Atlantica, riducendo la Carta delle Nazioni Unite a “carta straccia” e riportando le relazioni tra Stati a una condizione di anarchia hobbesiana basata sulla pura proiezione di potenza.

Anche per questo caso, potrebbero aversi sviluppi molto diversi: un conflitto Usa-Danimarca con la Nato e l’Unione Europea che cercano di capire da che parte stare; un accordo di natura economica con il quale Washington acquista la Groenlandia come fece con l’Alaska, al di là di ogni statuizione legale; oppure un semplice “scherzavo, non avete sense of humour” dell’inquilino della Casa Bianca, per chiudere l’affaire e tornare tutti amici come prima.

Difficile fare previsioni.

Tre scenari per il futuro del Diritto Internazionale

Se questa è la situazione, a questo punto mi sento di proporre tre scenari per il futuro del Diritto Internazionale: uno pessimistico, uno ottimistico ed un terzo realistico.

Nel primo scenario pessimistico, che potrei definire di atrofia dello jus cogens e ritorno allo “stato di natura”, assistiamo a una progressiva erosione della forza normativa della Carta delle Nazioni Unite, dove le violazioni sistemiche della sovranità territoriale non vengono più sanzionate, ma assorbite come prassi accettata.

In questo contesto, l’art. 2, par. 4, subisce un processo di desuetudine: le grandi potenze tornano a esercitare il “diritto di conquista” o l’intervento extraterritoriale unilaterale giustificandolo con dottrine di sicurezza nazionale elastiche e soggettive.

La sovranità statale diventa un concetto relativo, dipendente dalla capacità militare di difenderla, trasformando il sistema internazionale in un mosaico di zone d’influenza dove il diritto funge solo da copertura retorica per la proiezione della forza.

Le istituzioni come la CIG perdono rilevanza poiché gli Stati ritirano sistematicamente le dichiarazioni di accettazione della sua giurisdizione, rendendo l’ordinamento internazionale un mero “diritto di coordinamento” tra soggetti legibus soluti.

All’opposto, in un secondo panorama ottimistico di costituzionalizzazione dell’ordinamento globale, la reazione della comunità internazionale alle crisi di sovranità potrebbe innescare una spinta verso la formalizzazione positiva del Diritto Internazionale, portando a una riforma strutturale delle Nazioni Unite e al superamento dello stallo negoziale.

In questo scenario, l’Assemblea Generale riuscirebbe a imporre una limitazione del diritto di veto nel Consiglio di Sicurezza per i casi di aggressione manifesta e di ulteriori gravi violazioni di norme di jus cogens, ispirandosi alla procedura Uniting for Peace.

Si assiste al rafforzamento del Tribunale Penale Internazionale e all’attribuzione alla CIG di una giurisdizione obbligatoria universale, trasformando l’ordinamento da un sistema basato sul consenso statale a uno basato su una gerarchia di valori umani e collettivi superiori in perfetto stile di monismo delle fonti.

La protezione del diritto all’autodeterminazione, come nel caso della Groenlandia, e il rispetto delle immunità diplomatiche diventano pilastri non negoziabili, garantiti da sanzioni automatiche e multilaterali che rendono l’illecito internazionale economicamente e politicamente insostenibile.

Da ultimo, il terzo scenario più realistico si pone in una prospettiva di pluralismo competitivo e frammentazione del Diritto Internazionale, nella quale il nuovo ordine globale è caratterizzato da una sorta di “parcellizzazione” tanto delle conflittualità quanto delle alleanze virtuose, in una sorta di versione 2.0 della “III guerra mondiale a pezzi” tanto denunciata da Papa Francesco, dove però anche il diritto non scompare ma si regionalizza e si specializza per blocchi geopolitici.

In questo quadro, continueremo a osservare l’uso strumentale del diritto (lawfare), in cui ogni attore interpreta le norme internazionali in modo divergente per giustificare le proprie azioni, come nel caso delle giustificazioni statunitensi per l’arresto di leader stranieri.

Mentre il Diritto Internazionale “alto” (sicurezza e sovranità) rimarrebbe in una zona d’ombra e di stallo istituzionale, il Diritto Internazionale “tecnico” (commercio, ambiente, comunicazioni) potrebbe continuare a evolversi e a funzionare efficacemente.

Si consolida così un sistema multipolare in cui le controversie vengono risolte attraverso un mix di diplomazia coercitiva e contromisure economiche, e dove la stabilità dipende da equilibri di potere precari piuttosto che da una reale adesione a un codice etico-giuridico universale.

Il Diritto Internazionale resterebbe un linguaggio comune necessario per la comunicazione tra Stati, ma con una capacità di enforcement estremamente selettiva e asimmetrica.

Quale tra i tre scenari qui ipotizzati sarà quello che si realizzerà veramente dipende solo da quale modello di convivenza sceglieremo: giungla pre-sociale o “città dell’uomo” di campanelliana memoria.

La responsabilità non è solo in capo a chi ci governa, ma è condivisa tra tutti noi membri dell’Umanità, dunque anche nostra: prendiamone coscienza e agiamo!

  1. Cfr. solo per alcuni miei articoli su KultUnderground: La condanna di Saddam Hussein: tra politica e diritto internazionale, n.136, 2006; Sfida al Diritto Penale Internazionale: Radovan Karadzic e Saddam Hussein, 2 pesi e 2 misure, n.156, 2008; Giustizia internazionale: quando la legge NON è uguale per tutti, n.191, 2011; La fine della legalità internazionale, n.195, 2011; Siria, dagli USA un nuovo colpo alla credibilità del diritto internazionale, n.218, 2013.
  2. Cfr., tra gli altri, Saira Mohamed, Professoressa di Diritto Internazionale alla University of California, Berkeley, School of Law, U.S. Flouted ‘Central Rule of International Law’ with Venezuela Raid to Arrest Maduro, in https://www.law.berkeley.edu/article/professor-saira-mohamed-international-law-nicolas-maduro-venezuela-united-nations/, e Professor Marc Weller, Professore e Direttore del Programma di Diritto Internazionale alla Cambridge University, The US capture of President Nicolás Maduro – and attacks on Venezuela – have no justification in international law, in https://www.chathamhouse.org/2026/01/us-capture-president-nicolas-maduro-and-attacks-venezuela-have-no-justification.
  3. Cfr., tra gli altri, Alberto Alemanno, Professore di Diritto dell’Unione Europea all’HEC di Parigi e al Collegio Europeo di Bruges, Greenland and US Annexation Threats, in https://verfassungsblog.de/greenland-and-us-annexation-threats/, e Michael Schmitt, Professore di Diritto Internazionale presso l’University of Reading, la Harvard Law School’s e l’International Institute of Humanitarian Law, e Tess Bridgeman, co-editor-in-chief alla NYU School of Law, The Insurmountable Legal Obstacles to U.S. Acquisition of Greenland, in https://www.justsecurity.org/129374/legal-obstacles-us-greenland/.

Commenta

Il materiale presente, se originale e salvo diverse indicazioni, è rilasciato come CC BY 4.0 | Newsphere by AF themes.