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Sciopero: un diritto o una libertà per fare politica (?)

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Il modo migliore per rendere più piacevole il lavoro
sta nel fare prima di tutto ciò che più ci pesa.
G. Agnelli

Lo sciopero è stato prima un reato, poi una libertà e infine un diritto”. Questa lapidaria frase, attribuita al grande giurista e padre costituente Piero Calamandrei, sintetizza con efficacia l’evoluzione che ha avuto l’ordinamento giuridico italiano nei confronti del fenomeno “sciopero”, che si manifesta in un’astensione concordata dal lavoro da parte di più lavoratori per la tutela di interessi collettivi[1].

Infatti il Codice Penale sardo del 1859, di lì a poco esteso a tutto il neonato Regno d’Italia, considerava “reato” lo sciopero[2]; un trentennio più tardi nel 1889, durante il breve periodo di affermazione dello Stato unitario liberale, entrava in vigore il Codice Penale “Zanardelli” che non puniva più lo sciopero, ma solo l’eventuale comportamento violento o minaccioso, diretto verso un lavoratore per costringerlo ad astenersi dal lavoro.

Durante il ventennio fascista la repressione della libertà di lotta sindacale sarà assicurata con specifiche norme del nuovo Codice Penale del 1930 (c.d. “Rocco” dal nome del Ministro di Giustizia dell’epoca); la scelta del legislatore fu quella di reprimere penalmente lo sciopero come forma di dissenso nei confronti del potere politico[3].

Solo con l’avvento della Costituzione repubblicana (1948), lo sciopero ottiene il rango di diritto di libertà (diritto assoluto individuale ad esercizio collettivo), cioè un diritto il cui esercizio non può essere limitato, né può comportare alcuna sanzione da parte dell’ordinamento. Un diritto che la Costituzione non crea ma si limita a riconoscere, in quanto preesiste ad essa, un diritto soggettivo potestativo che, come tale, riguarda i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro[4]. I lavoratori subordinati hanno il diritto di astenersi dalla prestazione lavorativa quando lo ritengano necessario per tutelare i propri interessi collettivi, perdendo naturalmente il diritto alla retribuzione, ma senza subire nessuna delle conseguenze tipiche dell’inadempimento contrattuale.

L’art.40 della Costituzione recita: “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.

Tuttavia, fatta eccezione per alcune discipline settoriali e per alcuni divieti di esercizio dello sciopero, non è mai stata emanata una legge “quadro”[5].

In mancanza di una definizione e di una disciplina legislativa, è stata quindi la giurisprudenza ad individuare la nozione ed i limiti dello sciopero. In particolare la Corte Costituzionale è stata chiamata a più riprese a giudicare la conformità all’art. 40 della Costituzione delle norme del Codice Penale che puniscono come reato, oltre allo “sciopero per fini contrattuali” (art. 502 c.p.), anche quello “per fini non contrattuali” (art. 503 c.p.) e quello “a scopo di solidarietà o di protesta” (art. 505 c.p.).

La Corte ha subito eliminato dal nostro ordinamento, dichiarandolo incostituzionale, l’art. 502 c. p., il quale, considerando come reato lo sciopero effettuato allo scopo di “ottenere migliori condizioni contrattuali”, si poneva in palese contrasto con l’art. 40 Cost. (Corte Cost. sent. n. 29, 4 maggio 1960).

Un passaggio fondamentale nell’evoluzione del diritto di sciopero in Italia è rappresentato senza dubbio dalla sentenza n. 290 del 1974 della stessa Corte Costituzionale. Con essa la Consulta dichiarò l’illegittimità dell’art. 503 c.p., che punisce lo sciopero “politico”, chiarendo che l’astensione collettiva dal lavoro può essere sanzionata penalmente solo quando persegua finalità “eversive”, cioè sia finalizzata al “sovvertimento dell’ordinamento democratico o all’impedimento del libero esercizio dei poteri sovrani popolari”. Da quel momento la norma che punisce lo sciopero per fini non contrattuali ha trovato una lettura “costituzionalmente orientata”, e l’art. 503 c.p. ha potuto rimanere formalmente in vigore[6].

La Corte, in quell’occasione, sottolineò come lo “sciopero politico”, pur non rientrando pienamente nell’art. 40 Cost. in quanto non collegato immediatamente alla “tutela di interessi economici e professionali”, dovesse considerarsi come una delle libertà collettive garantite dagli artt. 2 e 3 Cost., in particolare come modalità di partecipazione alla vita democratica e di pressione sociale per la rimozione degli ostacoli che limitano l’eguaglianza sostanziale dei cittadini[7].

Anche sull’ipotesi prevista dall’art. 504 c.p. che punisce lo sciopero per “Coazione alla pubblica Autorità” (indetto, in altri termini, allo scopo di costringere il legislatore o la Pubblica Amministrazione ad adottare -o non adottare- determinati provvedimenti), la Corte, con sentenza n. 123 del 1962, ha affermato la piena legittimità di questa forma di “sciopero economico-politico” quando diretto a sollecitare l’emanazione di misure in grado “di incidere in modo diretto sul settore del lavoro subordinato[8]”. Con la sentenza n. 165 del 1983, la stessa Corte ha ribadito che rientrano nell’art. 40 Cost. anche gli scioperi “privi di finalità strettamente economiche”, confermando la piena cittadinanza dello “sciopero politico” nell’ordinamento italiano, salva l’ipotesi di sciopero c.d. “eversivo”, unico caso in cui sarà ancora legittima la sanzione penale[9].

Questo breve excursus relativo all’evoluzione della giurisprudenza costituzionale sul diritto/libertà di sciopero, ci permette di sviluppare qualche riflessione sull’attualità del fenomeno nel nostro Paese. Negli ultimi mesi diverse notizie hanno riportato l’attenzione su una tipologia di conflitto collettivo che ciclicamente riemerge: lo “sciopero politico e di solidarietà”. Non si tratta delle classiche astensioni finalizzate a rivendicare aumenti retributivi o migliori condizioni contrattuali, ma di iniziative che mirano a sostenere cause più ampie: dal richiamo al ripudio della guerra sancito dall’art. 11 della Costituzione, alla solidarietà con altre categorie di lavoratori, fino alla protesta contro decisioni legislative o di governo[10].

L’esercizio del diritto di sciopero produce la temporanea sospensione degli effetti obbligatori del contratto individuale di lavoro e, quindi, sia dell’obbligo di prestare attività lavorativa sia dell’obbligo di corrispondere la retribuzione per i periodi di astensione dal lavoro.

Nella Costituzione repubblicana lo sciopero non ha un significato meramente oppositivo e negativo, né persegue scopi rivoluzionari in una logica di “lotta di classe”; piuttosto, esso concorre alla realizzazione della pari dignità tra capitale (datore di lavoro) e lavoro (lavoratore)[11]. Si è detto addirittura che il diritto di sciopero assurge a strumento di “promozione dell’uguaglianza sostanziale”[12].

Ma da questo punto di vista, lo sciopero ha da tempo travalicato i confini del rapporto di lavoro. Lo ha fatto nei servizi pubblici, in cui il soggetto danneggiato dallo sciopero è l’utente più che l’erogatore dei servizi e la forza rivendicativa dei sindacati si scarica pesantemente sui cittadini, mentre può addirittura impattare positivamente sulle imprese erogatrici, costrette alla sospensione dei servizi e ad un risparmio, anche se forzato[13].

Oggi lo sciopero ha perso la sua natura di strumento fisiologico delle relazioni industriali. Ma a questo punto il passo verso lo sciopero “puramente politico” (per es., contro una maggioranza politica, o contro una determinata politica estera), è stato breve, essendosi, in pochi anni, compiuta la traversata dallo sciopero contrattuale allo sciopero politico “puro”[14]. A ben vedere, tuttavia, lo sciopero politico, incluso quello “contro la guerra”, è una mera libertà ma non un diritto; in sostanza, e come chiarito dalla Corte Costituzionale in diverse sentenze (es. la già citata Sentenza n. 290/1974), astenersi dal lavoro per uno sciopero “politico puro” è un’assenza ingiustificata, quindi un inadempimento contrattuale, “teoricamente” sanzionabile. In ogni caso di fronte al valore etico di tali manifestazioni, ovvero semplicemente per ragioni di opportunità, non accade mai che il datore di lavoro attivi le sanzioni disciplinari per queste astensioni.

D’altro canto, la dinamica salariale non è alimentata dalla legge, ma dai rinnovi contrattuali e dalla contrattazione decentrata; cioè, ancora una volta, dalle relazioni industriali e non dalle relazioni internazionali.

Lo sciopero è previsto e garantito per tutelare i lavoratori rispetto all’eventuale sopruso del datore di lavoro (pubblico o privato), quindi a tutela dei diritti dei lavoratori, alla tutela salariale dettata dalla contrattazione, alla sicurezza sul lavoro… non già per fare una politica strategica di governo contro un Governo espresso dalla maggioranza del Parlamento.

Lo sciopero è un potentissimo strumento in mano ai lavoratori per chiedere maggiori tutele, per protestare contro la classe dirigente, alzando la voce per far arrivare le proprie rimostranze.

“Lo sciopero generale è un vecchio strumento del rivoluzionarismo sindacale”, diceva Bettino Craxi negli oramai lontani anni Ottanta del secolo scorso. Lo sciopero “generale politico” è un mezzo estremo di lotta anche per considerazioni pratiche: quando si sciopera si distruggono salario e produzione. Lo sciopero non è gratuito, costa (soprattutto ai lavoratori). E se i lavoratori pagano un prezzo l’azione di protesta deve ottenere un risultato, o almeno avere un’alta probabilità di ottenerlo. Se la probabilità è bassa, è inutile “distruggere” il salario.

Quando la protesta diventa routine, quando ogni mese viene proclamato uno “stop generale” con l’obiettivo dichiarato di indebolire l’Esecutivo in carica, si verifica un doppio danno: da un lato, si penalizzano milioni di cittadini che restano senza servizi essenziali come trasporti, scuola e sanità. Dall’altro, si svuota di significato l’arma stessa dello sciopero, trasformandola in un rito stanco e prevedibile, che finisce per alienare le simpatie della pubblica opinione e per non produrre alcun effetto politico reale, se non quello di creare caos. E si penalizzano i lavoratori che, infatti, aderiscono sempre meno.

In conclusione, l’uso deviato dello sciopero per fini prevalentemente politici ne snatura la funzione originaria. Quando lo sciopero diventa uno strumento di pressione ideologica o di lotta partitica, rischia di perdere legittimità sociale, e di indebolire il valore stesso della protesta collettiva.

Ci sono dei casi in cui lo sciopero
può indebolire più gli operai
che il loro diretto avversario.
Lev Trotsky

  1. Cfr. “Diritto del Lavoro-1) Diritto sindacale” F. Carinci-R. De Luca Tamajo-P. Tosi- T. Treu, UTET, Torino, 1994, 3° edizione, pp. 393 ss.
  2. L’articolo 386 Codice Penale del Regno di Sardegna, puniva «tutte le intese degli operai allo scopo di sospendere, ostacolare o far rincarare il lavoro senza ragionevole causa».
  3. Codice Penale – LIBRO SECONDO – Dei delitti in particolare – Titolo VIII – Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio – Capo I – Dei delitti contro l’economia pubblica. Art.499-512bis.
  4. Una potestà è il potere attribuito ad un soggetto di modificare, con un proprio atto, la sfera giuridica di un altro soggetto, senza che questi si possa opporre. Ogni singolo lavoratore si astiene dal lavoro e così “danneggia” il datore di lavoro.
  5. Cfr. l. 23.5.1980, n. 242 per gli addetti al controllo del traffico aereo;

    Cfr. D.Lgs. 101/2020, per gli addetti ad impianti nucleari;

    Cfr. l. 146/90, che disciplina l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

    Cfr. art. 1475 d.lgs. 15.3.2010, n. 66, per il personale militare;

    Cfr. art. 84 l. 1.4.1981, n. 121, per il personale della Polizia di Stato;

    Cfr. art. 19 l. 15.12.1990, n. 395, per il personale della Polizia Penitenziaria.

  6. Cfr. “Sciopero politico e di solidarietà: dalle cronache al diritto” di Matteo Motroni in https://www.quotidianopiu.it/ del 19/09/2025.
  7. Art.2 Cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”

    Art.3 Cost.: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

    È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

  8. Ad es., oltre ai problemi del lavoro in senso stretto, i provvedimenti possono riguardare lo “stato sociale”, la politica dei redditi, la politica fiscale, la politica delle abitazioni, ecc.
  9. Cfr. Sentenza C. Cost. n. 290/1974, citata supra.
  10. Cfr. “Ma l’Italia ripudia la guerra? Guerra e Costituzione” di Alberto Monari, in Kultunderground n.54-GIUGNO 1999, rubrica Diritto, https://kultunderground.org/art/15897/
  11. Nell’articolo 40 Cost. viene in rilievo l’asimmetria della Costituzione tra lavoratori e datori di lavoro. Se da un lato viene sancito il diritto del dipendente di scioperare, si tace per quanto concerne la serrata. La serrata è la chiusura dell’azienda, da parte del datore di lavoro, in modo da rendere impossibile lo svolgimento dell’attività lavorativa e impedire azioni di protesta dei lavoratori (occupazioni di fabbrica, danneggiamenti, boicottaggi, ecc.). La serrata quindi non è un diritto costituzionale perché annullerebbe la tutela del lavoratore che la Costituzione vuol garantire per sopperire allo squilibrio di forze tra quest’ultimo e il suo datore.
  12. Cfr. “Dallo sciopero contrattuale a quello contro la guerra: la metamorfosi del diritto di sciopero”, in https://www.studiomarchetti.net/it/news/ 25/10/2025.
  13. In Italia è in vigore una disciplina specifica per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali (legge n. 146/1990 e legge di riforma n. 83/2000). Lo sciopero deve essere esercitato senza ledere diritti fondamentali dei cittadini (vita, salute, sicurezza, mobilità). La norma impone un preavviso, durata limitata e l’erogazione di prestazioni indispensabili, definite da accordi o regolamenti.
  14. È a questa tipologia che può ricondursi, per esempio, lo sciopero generale indetto dalla CGIL e celebrato il 3 ottobre 2025, in difesa di Flotilla per Gaza: un’azione sindacale caratterizzata, si potrebbe dire, dalla coesistenza di uno “sciopero-manifestazione con una “manifestazione-sciopero”.

 

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