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Gestazione per altri (GPA): per le Nazioni Unite violenza contro le donne e i bambini
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«Tutto nella donna è un enigma, ma tutto nella donna ha una soluzione:
questa si chiama gravidanza»
(Friedrich Wilhelm Nietzsche)
La gestazione per altri (GPA), comunemente nota come maternità surrogata, o brutalmente “utero in affitto”, è una pratica in crescita a livello globale, che coinvolge una donna che porta avanti la gravidanza per conto di un’altra persona o coppia.
Questo fenomeno suscita crescenti preoccupazioni, soprattutto per le numerose forme di violenza e lesione ai diritti umani di cui sono vittime le donne e le ragazze coinvolte, senza parlare dei neonati.
A luglio di quest’anno è stato reso pubblico il lavoro[1] della Rapporteuse spéciale delle Nazioni Unite, Reem Alsalem, dall’esplicito titolo «Violenza contro le donne e le ragazze, cause e conseguenze» che delinea in modo approfondito e documentato le molteplici manifestazioni di violenza legate alla gestazione per altri, evidenziando le cause strutturali che favoriscono tali abusi e le conseguenze durature sulla vita delle donne e degli stessi bambini nati da queste pratiche.
Il fenomeno della gestazione per altri oggi
La gestazione per altri è una pratica in cui una donna, conosciuta come madre surrogata o madre porteuse, accetta di portare avanti una gravidanza per conto di una o più persone, che vengono chiamate genitori committenti o di intenzione.
È importante fare una distinzione tra maternità surrogata tradizionale, in cui la madre surrogata è anche la madre biologica del bambino, e gestazionale, che è la forma più comune, dove la madre surrogata non ha alcun legame genetico con il bambino, il quale viene concepito utilizzando ovuli e spermatozoi dei genitori committenti o di donatori.
Inoltre, la pratica si divide in altruistica, dove la donna riceve solo il rimborso delle spese mediche, e commerciale, che prevede un compenso oltre alle spese. Le linee di demarcazione tra queste due categorie sono spesso poco chiare, specialmente nei contesti in cui la maternità surrogata commerciale è vietata ma continua a essere praticata.
Il ricorso alla maternità per altri sta vivendo un vero e proprio boom a livello globale, con un aumento notevole degli accordi transfrontalieri.
In questi casi, genitori di paesi ricchi si rivolgono a madri surrogate in paesi dove la pratica è legale o meno regolamentata.
Nel 2023, il mercato globale della maternità surrogata è stato valutato in 14,95 miliardi di dollari e si prevede che raggiunga i 99,75 miliardi di dollari entro il 2033.
I compensi che ricevono le madri (che variano dai 100 dollari in India ai 5.000 negli Stati Uniti) rappresentano spesso solo una piccola parte del costo totale sostenuto dai committenti, a causa del ruolo predominante delle agenzie intermediarie che si intascano la maggior parte delle somme versate, di solito intorno ai 50.000 dollari.
Questa situazione crea condizioni di grande disuguaglianza e sfruttamento, amplificate dalla ricerca di nuove destinazioni per la pratica, come alcuni paesi dell’America latina, in risposta all’aumento dei costi e alle restrizioni normative nei luoghi tradizionali.
Vediamo ora nel dettaglio quali sono i soggetti coinvolti.
In primis, le madri surrogate sono per lo più donne che hanno già avuto almeno un figlio e sono spinte da una combinazione di motivazioni economiche, empatiche e sociali. Spesso, la loro situazione sociale è meno favorevole rispetto a quella dei genitori committenti, e molte di loro non hanno accesso a tutele legali o a meccanismi di protezione. Alcune madri surrogate provengono da contesti migratori o da situazioni di vulnerabilità, e possono trovarsi a dover affrontare forme di coercizione o a essere inviate all’estero per aggirare ostacoli legali.
A seguire, i genitori committenti, di solito appartenenti a classi socioeconomiche più elevate, vivono un’esperienza carica di ansie, difficoltà emotive, pressioni culturali e incertezze legali, specialmente quando si tratta di trattative internazionali.
Infine, ma non meno importante, i bambini nati vengono separati dalla madre portatrice subito dopo la nascita, il che comporta gravi rischi per il loro sviluppo emotivo e psicologico. Inoltre, si trovano spesso in situazioni di incertezza legale riguardo alla filiazione, alla nazionalità e all’identità, complicate da problemi di salute legati alle tecniche di procreazione assistita.
Accanto a questi, vi sono poi altri attori corresponsabili delle violenze perpetrate.
Le agenzie e i broker che si occupano della GPA sono considerati attori chiave nel processo di sfruttamento, approfittando della vulnerabilità economica delle madri surrogate e imponendo condizioni sfavorevoli e pratiche coercitive.
Anche il personale medico a volte partecipa attivamente a comportamenti discriminatori e violenti, eseguendo interventi medici sotto costrizione.
Spesso, le pressioni arrivano da familiari o persone vicine, che usano il ricatto affettivo per convincere le donne a partecipare a queste pratiche.
Le politiche nazionali e il diritto internazionale pertinente
A livello globale, le normative nazionali tendono a seguire tre modelli principali: un divieto totale esplicito, una regolamentazione che può essere più o meno severa (spesso limitata alla surroga altruistica) e una situazione di totale deregolamentazione che lascia spazio a qualsiasi comportamento.
Paesi come l’Italia hanno adottato leggi molto rigide[2], definendo la maternità surrogata come un «crimine universale», con sanzioni anche per i cittadini che ne fanno uso all’estero. Altri paesi, come Australia e India, permettono solo la pratica altruistica, mentre Russia e Ucraina hanno aperto la strada alla forma commerciale, sebbene con recenti restrizioni.
La mancanza di un quadro uniforme limita l’efficacia del controllo, favorendo fenomeni di turismo riproduttivo e creando sfide legali complesse nel riconoscimento della filiazione e nella protezione dei diritti delle persone coinvolte.
Le diverse scelte normative riflettono l’assenza di un consenso internazionale su come valutare i fatti che stiamo esaminando, la loro validità legale e la dignità delle persone coinvolte.
A livello internazionale, anche se non esiste una posizione specifica e completa sulla gestazione per altri, ci sono diversi principi e strumenti convenzionali che possono aiutarci a valutare questa pratica in relazione ai diritti umani.
Tra questi possiamo ricordare il Patto internazionale sui diritti civili e politici[3], il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali[4] e la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne[5].
Il principio di dignità umana, affermato dalla Dichiarazione universale dei diritti umani[6] e ripetuto in vari trattati, rifiuta la mercificazione del corpo femminile, sottolineando il valore intrinseco delle donne e dei bambini coinvolti.
Molti trattati e documenti internazionali condannano le forme di tratta, schiavitù e sfruttamento che possono derivare dalla maternità surrogata commerciale, e vietano la discriminazione di genere e la selezione prenatale basata sul sesso.
La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia[7] mette in evidenza il diritto del bambino a conoscere le proprie origini e a vivere in un ambiente sicuro che protegga la sua identità, richiamando anche il principio fondamentale dell’interesse superiore del minore.
Inoltre, l’approccio ai diritti riproduttivi delle donne non sostiene un diritto incondizionato ad avere un figlio, ma enfatizza piuttosto il diritto di prendere decisioni libere e informate, senza subire discriminazioni o violenze. Anche se il consenso informato è fondamentale, da solo non può giustificare pratiche che violano i diritti o che costituiscono forme di schiavitù e tratta.
Raccomandazioni e prospettive per il futuro
Il report suggerisce di eliminare a livello globale tutte le forme di gestazione per altri, evidenziando le gravi implicazioni di sfruttamento e violenza che ne derivano.
Si auspica la creazione e l’adozione di strumenti internazionali vincolanti che non solo vietino questa pratica, ma che garantiscano anche una regolamentazione ispirata al modello nordico, con la depenalizzazione delle madri surrogate e la penalizzazione della domanda, delle agenzie e degli intermediari.
Le strategie proposte includono campagne di sensibilizzazione sugli effetti negativi delle varie pratiche, supporto per la riconversione degli attori coinvolti, e l’istituzione di efficaci sistemi di protezione legale, psicologica ed economica per le donne e i bambini vittime.
Si sottolinea l’importanza di accordi legali che riconoscano la madre gestazionale solo dopo la nascita e prevedano un periodo di riflessione prima del trasferimento dei diritti genitoriali, assicurando nel frattempo adeguate protezioni per il benessere del minore.
Infine, si raccomanda di rafforzare la cooperazione internazionale per combattere la tratta, raccogliere dati disaggregati e formare specificamente gli operatori giuridici per gestire le controversie in modo rispettoso dei diritti umani.
L’Italia, con la Legge n. 169/2024, ha dato il suo contributo, ora spetta agli altri Paesi individuare strumenti coerenti e strategie di coordinamento per condurre un’azione efficace: è chiaro che, oggi ancor di più, sia necessario e urgente un cambiamento significativo nella visione e nella regolamentazione internazionale della maternità surrogata.
In caso contrario, questa pratica continuerà a essere un terreno fertile per la violazione dei diritti umani di donne, ragazze e bambini, e noi non possiamo permetterlo!
- Cfr. Alsalem, Reem, Violence against women and girls, its causes and consequences, Report of the Special Rapporteur on violence against women and girls, in accordance with Assembly resolution 79/152, 14 July 2025, in https://digitallibrary.un.org/record/4086473?v=pdf. ↑
- Cfr. Legge 4 novembre 2024, n. 169, Modifica all’art. 12 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano, in GU Serie Generale n.270 del 18/11/2024, in vigore dal 03/12/2024, in https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/11/18/24G00187/sg. ↑
- Cfr. Patto internazionale sui diritti civili e politici, in https://unipd-centrodirittiumani.it/it/archivi/strumenti-internazionali/patto-internazionale-sui-diritti-civili-e-politici-1966. ↑
- Cfr. Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, in https://unipd-centrodirittiumani.it/it/archivi/strumenti-internazionali/patto-internazionale-sui-diritti-economici-sociali-e-culturali-1966. ↑
- Cfr. Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, in https://unipd-centrodirittiumani.it/it/temi/la-convenzione-per-leliminazione-di-ogni-forma-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne. ↑
- Cfr. Dichiarazione universale dei diritti umani, Art. 1. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza, in https://unipd-centrodirittiumani.it/it/archivi/strumenti-internazionali/dichiarazione-universale-dei-diritti-umani-1948. ↑
- Cfr. Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, Art. 3. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente; Art. 7. 1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi; Art. 8. 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali, in https://unipd-centrodirittiumani.it/it/archivi/strumenti-internazionali/convenzione-internazionale-sui-diritti-dellinfanzia-e-delladolescenza-1989. ↑