
«Non possiamo fermare personalmente le bombe su Gaza […]. Ma possiamo rifiutare la normalizzazione. Possiamo continuare a nominare l’ingiustizia come ingiustizia, anche quando tutto ci spinge a tacere. Nel regime dell’ipnosi collettiva, il vero terreno di lotta è la coscienza»
(Jianwei Xun)
Finalmente!
Dopo mesi in cui eravamo in “pochi”, anche se convinti, esperti in Diritto Internazionale, militanti dei Diritti Umani, esponenti della società civile, politici d’opposizione, governanti di Paesi del Sud Globale, osservatori e giornalisti, tutti accusati di estremismo o addirittura di antisemitismo, in maniera strumentale e spregiativa, ecco ora la posizione ufficiale delle Nazioni Unite.
Si tratta del documento A/HRC/60/CRP.3[1], Analisi giuridica della condotta di Israele a Gaza ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, redatto dalla Commissione Internazionale Indipendente di Inchiesta sul Territorio Palestinese Occupato, inclusa Gerusalemme Est, e su Israele, nell’ambito del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, pubblicato il 16 settembre.
Qui si affronta, e forse si risolve, una questione cruciale, apertasi nel 1948 e riacutizzatasi dopo il 7 ottobre 2023: se sia possibile qualificare la condotta di Israele a Gaza e in Cisgiordania alla luce della Convenzione sulla Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio[2].
L’obiettivo è quello di esplorare i tragici fatti sul campo comparandoli alle specificità della fattispecie di genocidio.
Il crimine di genocidio
Il crimine internazionale di genocidio ha origini storiche che affondano nella tragedia della Seconda Guerra Mondiale, in particolare nella Shoah, lo sterminio scientifico degli ebrei da parte della Germania nazista. Questo evento drammatico ha spinto il giurista polacco Raphael Lemkin[3] nel 1944 a coniare il termine che unisce il greco genos (che significa razza o tribù) e il latino caedere (che vuol dire uccidere), poi ufficialmente riconosciuto come crimine internazionale dalla Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio[4], adottata dalle Nazioni Unite nel 1948.
Secondo l’Articolo II della Convenzione, il genocidio è descritto come una serie di «atti compiuti con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso». Questo intento specifico, noto come dolus specialis, è ciò che rende il crimine così distintivo. Gli atti che costituiscono il genocidio, o actus reus, anch’essi elencati nello stesso articolo, sono:
- l’uccisione di membri del gruppo;
- il causare gravi lesioni fisiche o mentali ai membri del gruppo;
- il sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita destinate a provocarne la distruzione fisica, totale o parziale;
- l’imporre misure per impedire le nascite all’interno del gruppo;
- il trasferire forzatamente i bambini del gruppo a un altro gruppo.
Nel corso della storia, la comunità internazionale ha riconosciuto diversi casi di genocidio, come quello in Ruanda nel 1994, dove in circa 100 giorni furono massacrati oltre 800.000 tutsi, o il caso di Srebrenica nel 1995, in Bosnia, dove migliaia di uomini e ragazzi musulmani furono uccisi dalle milizie serbe.
Gli atti materiali (actus reus)
Il rapporto degli esperti dell’Onu si è dunque concentrato a raccogliere e analizzare in maniera precisa tutti quegli elementi che potessero provare il configurarsi del crimine di genocidio iniziando dagli atti materiali (actus reus) quali l’uccisione sistematica dei membri del gruppo specifico.
La Commissione ha rilevato un numero straordinariamente alto di morti tra i civili. Si mette in luce l’uso di munizioni pesanti in zone densamente popolate e la mancanza di distinzione tra obiettivi militari e civili. Vengono menzionati attacchi indiscriminati a edifici residenziali, ospedali e scuole, che spesso sono considerati luoghi sicuri, così come gli attacchi contro persone in fuga.
Le statistiche fornite mostrano una sproporzione nella percentuale di donne e bambini tra le vittime, un dato che suggerisce una chiara indifferenza per la vita dei civili.
Ulteriore componente dell’actus reus è il danno fisico e mentale.
Il rapporto analizza il vasto danno fisico e mentale subito dai palestinesi. Questo include la distruzione delle infrastrutture sanitarie, che ha reso difficile l’accesso alle cure mediche fondamentali.
Si esamina anche il danno psicologico collettivo causato dai continui bombardamenti, dalla devastazione ambientale e dall’imposizione di un clima di terrore.
Inoltre, il documento fa riferimento a specifiche forme di violenza, come i maltrattamenti dei detenuti e la violenza sessuale, inflitte con l’intento di umiliare e terrorizzare la popolazione.
Il rapporto prende in considerazione pure la realizzazione di condizioni di vita insostenibili per la popolazione.
La Commissione afferma che la distruzione sistematica di infrastrutture civili fondamentali, come abitazioni, esercizi commerciali e sistemi fognari, insieme al quasi totale blocco degli aiuti umanitari, non sono semplici conseguenze del conflitto, ma azioni intenzionali aventi quale obiettivo la creazione di condizioni tali da portare alla distruzione fisica del gruppo destinatario. La scarsità di cibo, acqua, medicine e rifugi adeguati ha generato una crisi umanitaria grave, esponendo la popolazione a malattie, fame e morte.
Oltre alle suddette, sono poi state rilevate specifiche misure per impedire le nascite.
La distruzione degli ospedali, in particolare dei reparti di maternità e pediatria, ha un impatto diretto sulla salute riproduttiva delle donne e ostacola la capacità della popolazione di sostenere la propria continuazione.
Queste misure sono parte fondamentale dell’intento genocida.
L’intento specifico (dolus specialis)
Il secondo elemento necessario che costituisce il genocidio è il cosiddetto intento specifico (dolus specialis), ovvero l’intento precipuo di distruggere un gruppo, sia in parte che in toto.
Secondo il rapporto della Commissione, nel caso di Gaza, questo intento non è solo deducibile dagli atti materiali, come la distruzione sistematica, ma è anche supportato da prove dirette e indirette.
Le prove dirette includono le dichiarazioni pubbliche di esponenti del governo di Tell Aviv e le direttive degli ufficiali israeliani. Il rapporto mette in evidenza un linguaggio disumanizzante e incitatorio alla violenza utilizzato da figure di alto profilo, che descrivono i palestinesi come “animali umani” o che invocano la completa distruzione della Striscia di Gaza. Questo tipo di linguaggio non è un’eccezione, ma riflette un’intenzione chiara e diffusa di annientare la popolazione palestinese come gruppo.
Le prove indirette, invece, derivano da un modello di comportamento che, per la sua natura e sistematicità, non può essere spiegato in altro modo se non con un intento genocida. La distruzione di infrastrutture civili essenziali, come ospedali e sistemi idrici, insieme alla demolizione di istituzioni culturali, educative e religiose, è vista come parte di uno sforzo concertato per eradicare l’identità e l’esistenza stessa del popolo palestinese a Gaza.
Il rapporto sottolinea che la combinazione di attacchi indiscriminati, blocco degli aiuti e uso di retorica disumanizzante dimostra un modello di comportamento mirato alla distruzione fisica del gruppo, che supera la semplice “intenzione di fare del male” e configura la soglia del dolus specialis necessaria per il crimine di genocidio.
Le conclusioni e raccomandazioni del rapporto
La conclusione cui giunge il documento è chiara: «le autorità israeliane e le forze di sicurezza israeliane hanno commesso e continuano a commettere i seguenti atti di genocidio contro i palestinesi nella Striscia di Gaza, vale a dire (i) l’uccisione di membri del gruppo; (ii) il causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo; (iii) l’infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita volte a provocarne la distruzione fisica, totale o parziale; e (iv) l’imposizione di misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo».
Il rapporto sottolinea che la condotta di Israele non solo ha causato morti e distruzioni su larga scala, ma ha anche creato un ambiente e utilizzato un linguaggio che indicano una volontà deliberata di annientare il popolo palestinese.
A seguito di questa valutazione, la Commissione rivolge una serie di raccomandazioni precise e concrete.
Agli Stati, in quanto firmatari della Convenzione sul Genocidio, il rapporto chiede di rispettare i propri obblighi legali. Ciò include l’immediata cessazione del trasferimento di armi e di altro equipaggiamento militare a Israele.
Altro invito è quello di investigare e perseguire individui o entità dello Stato di Israele coinvolte nel crimine di genocidio o nella sua incitazione, anche collaborando fattivamente con la Corte Penale Internazionale. La Procura della stessa Corte è specificamente invitata a esaminare il crimine di genocidio nel quadro delle sue attività investigative e a considerare le accuse contro i funzionari menzionati nel rapporto.
Queste raccomandazioni non sono semplici suggerimenti, ma rappresentano l’appello finale della Commissione a una concreta ed effettiva azione legale e politica da parte della comunità internazionale concertata per prevenire e punire il genocidio.
La responsabilità di tutti
Questo rapporto della Commissione Onu non è solo un documento tecnico, ma rappresenta un’importante pietra miliare nel campo del diritto internazionale: la sua pubblicazione segna un passo significativo nel dibattito sulla definizione di genocidio e sulla responsabilità degli Stati, evidenziando quanto sia cruciale la Convenzione come strumento di protezione.
Le conclusioni del rapporto forniscono un’interpretazione approfondita e dettagliata delle prove, superando il confine tra un semplice conflitto e il crimine di genocidio. Questo documento avrà sicuramente un impatto sull’attuale dibattito, fungendo da base per future indagini e azioni legali a livello internazionale.
Dobbiamo ricordare che il Diritto Internazionale Umanitario non può essere trascurato e che la comunità internazionale ha un dovere preciso di intervenire di fronte a crimini così gravi.
Qualcuno potrebbe tacciare questo rapporto, i suoi redattori e chi si dedica a promuoverlo e farlo conoscere come illusi rappresentanti di un mondo ideale che mai riusciranno a realizzare le loro utopie di giustizia internazionale, ma io sono convinto che conservare una lucida e critica visione della realtà sia necessario e imprescindibile.
Non basta sapere ciò che è giusto o sbagliato: abbiamo il dovere di definire «l’ingiustizia come ingiustizia», anche quando tutto ci spinge a tacere.
È l’esercizio della “parresia”, che è già atto di responsabilità politica.
- Cfr. Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel, Legal analysis of the conduct of Israel in Gaza pursuant to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Conference room paper A/HRC/60/CRP.3, 16 September 2025, https://www.un.org/unispal/document/commission-of-inquiry-report-genocide-in-gaza-a-hrc-60-crp-3/. ↑
- Cfr. Definitions of Genocide and Related Crimes, in https://www.un.org/en/genocide-prevention/definition. ↑
- Raphael Lemkin (Vaŭkavysk, 24 giugno 1900 – New York, 28 agosto 1959) è stato un avvocato e giurista polacco (da Wikipedia, L’enciclopedia libera). ↑
- Cfr. il testo della Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio in https://unipd-centrodirittiumani.it/it/archivi/strumenti-internazionali/convenzione-per-la-prevenzione-e-la-repressione-del-crimine-di-genocidio-1948. ↑
Gentile dr. Caocci,
Le ricordo che l’United Nations Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel, istituita con risoluzione S-30/1 del 27 maggio 2021, è un mero organismo, indipendente, equiparato ad organo di diritto internazionale pubblico. La sua funzione è di mera indagine, come mero meccanismo investigativo ad hoc con mandato giuridico internazionale conferito da un organo dell’ONU.
Potremmo fare un esempio: in Italia il GIP ha simili funzioni, non accerta niente (PM) e non decide niente (giudice monocratico). Le indagine raccolte dall’UN COI on the OPT and Israel non hanno nessun valore vincolante sull’eventuale dibattito in CGI: la CGI, come accaduto, è in grado di acquisire, in maniera indipendente, le raccomandazioni dell’UN COI on the OPT and Israel come mero indizio probatorio (con le memorie difensive dello Stato di Israele in sede di dibattimento. Presenterà Israele le sue memorie difensive (il Sudafrica l’ha fatto): Israele non ha accettato la “clausola facoltativa” di giurisdizione obbligatoria della Corte prevista dall’articolo 36, paragrafo 2, dello Statuto della CGI. Sia Israele (dal 1950) sia Sudafrica (dal 1998) sono Stati parte della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (1948). La iurisdictio della CGI è fondata (senza la collaborazione di Israele). La CGI ha emesso una misura cautelare e Israele ha fatto opposizione all’emissione di ulteriori misure CGI. Qualora Israele non accetti il dibattimento, la Corte è in grado di emettere sentenza, in contumacia [53] (a differenza della CPI) e stabilire, in via definitiva ex. 94(2) la presenza di (fino a data di sentenza il vocabolo non deve essere applicato a Israele). L’articolo 94(2) della Carta ONU prevede che, se uno Stato non si conforma a una sentenza della GGI, l’altra parte può rivolgersi al Consiglio di Sicurezza per chiedere misure di esecuzione.
Secondo lei, dr. Caocci, cosa succederà in CS ONU?
Cordiali saluti
dr. Ivan Pozzoni