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Teoria e pratica di un pignoramento mobiliare (presso il debitore)

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Sono avaro di quella libertà che sparisce
non appena comincia l’eccesso dei beni

Albert Camus

Il pignoramento mobiliare “presso il debitore” è una delle forme di espropriazione forzata disciplinate dal Codice di Procedura Civile italiano, e rappresenta la forma più diretta e “tradizionale” di aggressione del patrimonio mobiliare del debitore nel quale i beni mobili di sua proprietà vengono prima vincolati, poi sottratti forzatamente al fine di soddisfare il creditore con la loro vendita o la loro assegnazione al creditore stesso[1].

Costituisce senza dubbio la modalità più “fastidiosa” ed invasiva della sfera personale e professionale di chi non paga i propri debiti, proprio perché l’art.513 c.p.c. disciplina l’azione esecutiva dell’Ufficiale Giudiziario in funzione del luogo in cui presumibilmente si trovano i beni da sottoporre a vincolo[2]:

  • la “casa del debitore”, si intende il luogo in cui egli dimora abitualmente, anche se non è proprietario dell’immobile (es. è conduttore), ciò che conta è solo il rapporto di fatto tra la persona e l’abitazione[3];
  • e gli “altri luoghi a lui appartenenti”.

Infatti, oltre che nella sua casa, i beni mobili del debitore da pignorare possono essere cercati in quei luoghi con cui abbia una stretta connessione: ad esempio l’ufficio dove svolge la sua libera professione o l’azienda individuale dove esercita la sua attività[4]. Quando il debitore è una persona giuridica, la “casa del debitore” (sede) coincide con il luogo di esercizio dell’industria o del commercio. Solo in questi luoghi opera la presunzione legale di “appartenenza” dei beni al debitore[5].

Per di più, il citato art. 513 c.p.c., nell’ultima parte del I comma, ammette anche una sorta di “perquisizione personale” da parte dell’Ufficiale Giudiziario laddove dispone che: “Può anche ricercarle (i beni) sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro”, anche se tale pratica si rivela piuttosto rara nella prassi esecutiva degli Ufficiali Giudiziari[6].

Innanzitutto occorre precisare che non si può intraprendere un pignoramento se il creditore non è in possesso di un “titolo esecutivo”, cioè il documento scritto che accerta il diritto del creditore (es. le sentenze di condanna, anche di primo grado, i decreti ingiuntivi definitivi, ossia non opposti nel termine di 40 giorni, gli assegni e le cambiali scadute, i contratti di mutuo stipulati con atto di notaio), e altre ipotesi previste dall’art.474 c.p.c.[7]. Il diritto, risultante dal titolo, deve essere certo nella sua esistenza, liquido, cioè determinato nel suo ammontare, ed esigibile, ossia non sottoposto né a termine né a condizione[8]. Il titolo deve essere formalmente notificato al debitore prima, o contestualmente all’atto di “precetto”, ossia un “ultimo” avviso di pagare entro 10 giorni la somma dovuta, pena l’esecuzione forzata. Il precetto scade dopo 90 giorni ma può essere rinnovato, cioè notificato nuovamente[9].

Il creditore, dopo la scadenza del termine concesso dal precetto, sceglie quale mezzo di espropriazione forzata impiegare (o se più mezzi contemporaneamente, art.483 c.p.c.[10]), per aggredire il patrimonio del creditore, scelta che avviene, normalmente, in base alle conoscenze che il creditore ha del patrimonio del debitore[11]. L’impulso alla procedura, come per le altre forme di pignoramento, lo dà il creditore (quasi sempre attraverso il suo Legale), che consegna titolo e precetto (“in corso di validità” quindi notificato da meno di 90 gg.), all’Ufficio NEP (Notificazioni Esecuzioni Protesti) del Tribunale territorialmente competente rispetto alla residenza del debitore. Gli atti vengono controllati dall’Ufficiale Giudiziario addetto alla ricezione e se regolari, assegnati al Funzionario competente per l’accesso in quella specifica zona. E’ utile precisare che al momento della richiesta del pignoramento il creditore può chiedere di partecipare alle operazioni esecutive a sue spese, o direttamente o attraverso il proprio avvocato, oppure con la partecipazione di un “esperto” in grado di stimare i beni rinvenuti[12]. L’Ufficiale non può effettuare l’accesso nei giorni festivi, non prima delle ore 7,00 e non dopo le ore 21,00 salvo che non sia autorizzato al c.d. “fuoriorario” con provvedimento del Giudice di Pace, su richiesta del creditore[13]. La legge precisa che una procedura iniziata nelle ore prescritte, può essere proseguita sino al suo compimento.

L’Ufficiale Giudiziario, a questo punto e nell’ipotesi più lineare, si reca presso la casa del debitore, lo rinviene, o rinviene una persona di famiglia, e dopo essersi qualificato ed aver esposto i motivi del suo accesso (esibendo anche i titoli in suo possesso), prima di procedere al pignoramento deve richiedere l’immediato pagamento di quanto dovuto al creditore[14]. Di fronte alla disponibilità manifestata dal debitore, l’Ufficiale Giudiziario sospende le operazioni e determina il preciso ammontare della somma da versare, in contanti o con assegno circolare[15]. Considerati gli effetti liberatori immediati di questo tipo di pagamento, una volta riscossa la somma l’Ufficiale Giudiziario redige il verbale di pagamento che deposita immediatamente nella cancelleria del proprio Tribunale[16].

Nella maggior parte dei casi tuttavia il debitore non è in grado di pagare al momento e l’Ufficiale deve procedere al pignoramento che si realizza formalmente con la redazione di un “processo verbale”, che “…deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.[17]”.

In questa fase, spesso, il debitore afferma che i beni presenti, o alcuni di essi, non sono di sua proprietà, esibendo anche documenti a riprova della situazione come “contratti di comodato d’uso dei beni concessi da terzi”, “contratti di locazione di abitazione ammobiliata” ecc. In realtà, come ha stabilito la giurisprudenza di Cassazione, l’Ufficiale Giudiziario non può sindacare se, oltre al dato esteriore del possesso, corrisponda anche la proprietà (titolarità giuridica) dei beni. Qualora l’Ufficiale si rifiutasse di eseguire il pignoramento, per il fatto che il debitore gli mostra una documentazione attestante, in astratto, l’appartenenza dei beni ad altri, finirebbe col vanificare le finalità stesse dell’esecuzione forzata, proprio perché sarebbe rimesso alla valutazione dell’ausiliario/UG ciò che, invece, deve essere valutato soltanto dal Giudice[18]. In ogni caso, proprio perché non si può escludere che siano stati inconsapevolmente pignorati beni appartenenti ad un terzo, la legge lascia a quest’ultimo la facoltà di scelta: l’art.619 c.p.c. permette il ricorso all’opposizione nel caso in cui il terzo pretenda di “…avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati.[19]”.

Ma cosa può/deve pignorare l’Ufficiale Giudiziario? L’art.517 c.p.c. è uno degli articoli più importanti per il processo esecutivo proprio perché detta i principi a cui si deve attenere l’Ufficiale Giudiziario nella ricerca dei beni:

Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato aumentato della metà[20].

In ogni caso l’ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione”.

In altre parole l’Ufficiale deve necessariamente (nel limite del possibile) tener conto di due importanti aspetti: la richiesta di mercato di un determinato bene e la convenienza degli acquirenti a partecipare alla vendita con o senza “incanto[21]”. Il ruolo dell’Ufficiale procedente diviene fondamentale: egli nello stimare il valore del bene deve prevedere “quanto” si potrà realizzare in concreto dalla vendita all’asta. Questo dovrebbe evitare che siano iniziate procedure per oggetti privi di valore o con scarso “prezzo di realizzo”, che impegnerebbero risorse con ulteriori spese, portando solo ad “un’asta deserta”.

Certo il pignoramento non può essere indiscriminato, così l’art.514 c.p.c. detta un lungo elenco di beni “impignorabili” a tutela della dignità morale e personale del debitore. Non si possono pignorare l’anello nuziale, i vestiti e la biancheria, i letti, i tavoli per i pasti con le sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, frigorifero, stufe e fornelli di cucina; lavatrice, utensili di casa e di cucina unitamente al mobile idoneo a contenerli. Sono invece pignorabili i mobili di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato (a meno che non si tratti del letto). Ugualmente non sono pignorabili “i commestibili e i combustibili” necessari per un mese al mantenimento del debitore e persone di famiglia. L’elenco comprende anche le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio, le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione; il legislatore è intervenuto nel 2015 per aggiungere “gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali”,gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore,” o persone di famiglia[22].

Per quanto riguarda gli oggetti, gli strumenti e i libri che sono necessari per esercitare la professione, l’arte o il mestiere del debitore, questi possono essere pignorati solo se il debitore non possiede altri beni pignorabili e, comunque, “…nei limiti di un quinto[23]”. Questa regola che segue la stessa logica del limite del quinto per il pignoramento dello stipendio, è diretta a non privare il debitore degli strumenti per esercitare la propria professione: i beni pignorati, infatti, non possono essere usati, essendo il pignoramento “…una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito … i beni che si assoggettano alla espropriazione…[24]”. L’Ufficiale, pertanto, procede innanzitutto cercando e pignorando beni del debitore diversi dagli strumenti professionali; se questi non dovessero bastare a garantire il credito pignora altri beni presenti ed indicati dal debitore, e se anche ciò non bastasse allora potrebbe correttamente vincolare gli strumenti di lavoro[25].

La situazione più frequente che l’Ufficiale Giudiziario incontra, tuttavia, è quella della c.d. “porta chiusa”, cioè l’assenza del debitore (o di altre persone conviventi), oppure perché le persone rifiutano di aprire la porta per evitare di subire l’esecuzione[26]. In questo caso l’Ufficiale Giudiziario dispone di ampi poteri, come quello di disporre l’apertura forzata della porta. Ritornando, infatti, all’art.513 c.p.c., il II comma dispone:

Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica[27].

Dunque se da un lato è legittimo per l’UG far aprire forzatamente la porta da un fabbro, dall’altro non gli è permesso di sostituire la serratura per richiudere: il pignoramento non è uno sfratto in cui la sostituzione della serratura è funzionale alla consegna delle nuove chiavi al proprietario, per trasmettergli il “possesso esclusivo” dell’immobile. Una nuova serratura, inoltre, non permetterebbe al debitore di rientrare nella propria abitazione.

Nel caso più estremo, che pure è capitato e capita, in cui il debitore si “barrica” in casa, la rottura e sostituzione della serratura non pongono problemi, in quanto la nuova chiave potrà essere consegnata subito al debitore stesso. Nel silenzio della legge, le soluzioni ideate negli anni dagli Ufficiali e avvocati, vanno dal richiedere più accessi da effettuarsi in giorni e orari diversi per trovare il debitore, oppure all’organizzazione dell’effettiva apertura forzata con sostituzione di serratura, con successivo affidamento delle chiavi alle Forze dell’ordine (es. Stazione dei Carabinieri più vicina al luogo dell’esecuzione, o Commissariato di P.S.), ovviamente dopo averne verificato la disponibilità[28]. Di recente una efficace soluzione è stata quella di far intervenire un “serraturiere”, fabbro specializzato ad aprire porte senza sostituire la serratura.

Il V comma dell’art.518 c.p.c. dispone che “Se il debitore non è presente, l’Ufficiale Giudiziario rivolge l’ingiunzione alle (persone di famiglia), e consegna loro un avviso dell’ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l’avviso alla porta dell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Negli ultimi anni il pignoramento mobiliare presso il debitore viene scelto dai Legali dei creditori essenzialmente per i tempi relativamente rapidi della procedura, e/o quando la somma da recuperare è di modesta entità, ma anche perché il contatto diretto tra Ufficiale Giudiziario e debitore, non di rado, spinge quest’ultimo a pagare spontaneamente il dovuto, specie se l’Ufficiale ha la possibilità di spiegargli le conseguenze (costi, responsabilità, sanzioni), nel caso la procedura continui e giunga fino al tentativo di vendita all’asta dei beni.

Poi c’è anche il creditore (o suo avvocato), che “manda l’Ufficiale Giudiziario” solo per “molestare” il debitore, ma questo è un fenomeno ancora diverso…

Gli italiani fanno le barricate
con i mobili degli altri…

Ennio Flaiano

  1. L’etimo della parola “pignorare” deriva dal latino “pignorare“, che a sua volta deriva da “pignus” (pegno). Quindi, il significato di “pignorare” è legato all’azione di prendere qualcosa in pegno, come garanzia per il pagamento del debito.
  2. Cfr. Kultunderground n.133-AGOSTO 2006: “Quando arriva l’Ufficiale Giudiziario…” di Alberto Monari, rubrica Diritto https://kultunderground.org/art/296/
  3. Il parametro formale principalmente seguito è quello della “residenza anagrafica” del debitore, per individuare la sua dimora abituale.
  4. L’art. 513 c.p.c. pone una presunzione di appartenenza al debitore dei beni che si trovano nella sua abitazione e negli altri luoghi a lui appartenenti.
  5. Il tema è stato approfondito in Kultunderground n.179-GIUGNO 2010: “Possesso vale titolo” e presunzione legale di proprietà” di Alberto Monari, rubrica Diritto https://kultunderground.org/art/1626/
  6. Codice di Procedura Civile, LIBRO TERZO – Del processo di esecuzione, Titolo II – Dell’espropriazione forzata, Capo II – Dell’espropriazione mobiliare presso il debitore. Artt.513-542
  7. Codice di procedura civile – LIBRO TERZO – Del processo di esecuzione – Titolo I – Del titolo esecutivo e del precetto
  8. V. per ulteriori approfondimenti: Arcangelo D’Aurora “Il Pignoramento nel Processo Esecutivo”, ed. giurid. SIMONE, Napoli 2017, pp.268 e ss.
  9. Ogni notifica del precetto interrompe i termini di prescrizione del credito (art.479 c.p.c.).
  10. Art. 483 c.p.c. Cumulo dei mezzi di espropriazione.

    Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.” (c.d. “riduzione” del pignoramento ogni volta che il Giudice, su istanza del debitore, riconosce che troppi beni sono stati vincolari per la garanzia del credito).

  11. Per altre forme di esecuzione:

    Cfr. Kultunderground n.259-FEBBRAIO 2017: “Automobile pignorata…” di Alberto Monari, rubrica Diritto https://kultunderground.org/art/18444/

    Cfr. Kultunderground n.281-DICEMBRE 2018: “Presso terzi…” di Alberto Monari, rubrica Diritto https://kultunderground.org/art/18752/

  12. In caso di esplicita richiesta scritta di partecipazione l’Ufficiale esecutore deve comunicare al creditore data e ora del suo accesso con un preavviso di almeno 3 giorni. Art. 165 disposizioni di attuazione c.p.c.
  13. Si pensi all’ipotesi di pignoramento richiesto nei confronti di un debitore attivo solo dopo le ore 21 (es. locale notturno), o per il quale vi sia la certezza di rinvenirlo con beni di valore solo fuori dagli orari previsti dall’art.519 c.p.c.
  14. Art. 494. c.p.c.

    Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario

    Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese con l’incarico di consegnarli al creditore.

  15. La somma riscossa deve comprendere: -importo precettato -costo notifica del precetto -costo verbale pagamento -tassa di registrazione. Si tenga presente che la consegna all’Ufficiale Giudiziario di un assegno bancario, non costituisce prova di avvenuto pagamento in favore del creditore, perciò non ha effetto liberatorio per il debitore, il cui conto corrente potrebbe essere privo di fondi.
  16. Alla registrazione, presso l’Agenzia delle Entrate, del verbale di pagamento provvede il Cancelliere.
  17. Codice di procedura civile – LIBRO PRIMO – Disposizioni generali – Titolo VI – Degli atti processuali – Capo I – Delle forme degli atti e dei provvedimenti – Sezione I – Degli atti in generale. Art.126 “Contenuto del processo verbale”
  18. L’attività dell’Ufficiale Giudiziario è meramente esecutiva, e non può ammettersi che egli abbia il potere discrezionale di rifiutarsi di procedere al pignoramento mobiliare dei beni che si trovano “nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti“. V. D’Aurora, op.cit. pag.273.
  19. Codice di procedura civile – LIBRO TERZO – Del processo di esecuzione – Titolo V – Delle opposizioni – Capo II – Delle opposizioni di terzi. Art.619 Forma dell’opposizione.
  20. La norma si giustifica con il fatto che dalla liquidazione dei beni deve essere recuperata non solo la somma indicata nel precetto (credito non pagato più spese legali), ma anche le spese di esecuzione maturate dopo la notifica del precetto. Il criterio appare piuttosto “grossolano” dovendosi applicare indistintamente sia a casi di importo precettato di 100 euro (per cui si dovrà pignorare per coprire la cifra di 150 euro), sia a importo di 100.000 euro (per cui si dovrà pignorare per 150.000 euro).
  21. Cfr. Kultunderground n.219-OTTOBRE 2013: “Incanto” di beni mobili” di Alberto Monari, rubrica Diritto https://kultunderground.org/art/17822/
  22. V. LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.
  23. Articolo 515 c.p.c. III comma “Cose mobili relativamente impignorabili”,.
  24. Articolo 492 c.p.c. I comma “Forma del pignoramento”. Il normale uso del bene potrebbe provocare rotture e/o danneggiamenti che provocherebbero un deprezzamento rispetto al valore di stima.
  25. V. D’Aurora, op.cit. pag.291.
  26. Si tenga conto che il debitore non può rifiutarsi di aprire all’Ufficiale Giudiziario qualora voglia entrare in casa ed è tenuto ad aprirgli casseforti, armadi e ripostigli a sua richiesta.
  27. Il potere di chiedere l’assistenza della F.P. ha natura discrezionale. Il suo esercizio da parte dell’UG non lede i diritti dell’esecutato e il Giudice non può sindacare tale scelta operativa.
  28. Carabinieri o Polizia non sono obbligati a tale adempimento tranne vi sia un ordine del Giudice.

 

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