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Non è Gaza ma… due giusinternazionalisti si confrontano sotto le bombe

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«Cosa cambia per chi muore sotto le bombe se definiamo la sua morte “massacro” o “genocidio”?»

(Anna Foa, “Il suicidio di Israele”)

In molti parlano, anche a sproposito, di ciò che sta succedendo a Gaza dall’ottobre del 2023.

Io, invece, da cultore del diritto internazionale quale sono, occupandomi di conflitti armati dalla prima guerra del Golfo nel 1990, intendo confrontarmi con un collega, proporgli un case study, una fattispecie ipotetica da valutare insieme, e da qui far emergere gli elementi di diritto più pertinenti da condividere poi per la riflessione comune, anche per cercare di comprendere meglio ciò che sta accadendo.

Ecco la fattispecie ipotetica:

  • una organizzazione terroristica K ha condotto un’operazione nello Stato X uccidendo 1.223 persone tra civili, militari e forze dell’ordine;
  • lo Stato X ha subito dopo avviato una campagna militare di bombardamenti per eliminare le centrali terroristiche nei territori ove riteneva si trovassero;
  • tale campagna, ancora in corso dopo 20 mesi, ha causato tra le 60.000 e le 80.000 vittime, di cui il 75% civili, oltre 200.000 feriti e oltre 1 milione di sfollati interni;
  • i bombardamenti hanno colpito anche ospedali, scuole, luoghi di culto e infrastrutture civili come strade, acquedotti e centrali elettriche;
  • lo Stato X impedisce l’ingresso alle organizzazioni internazionali e alle ong nelle aree dell’intervento e, così facendo, non consente l’arrivo di aiuti umanitari alle popolazioni civili;
  • lo Stato X giustifica l’uso della forza con l’intenzione di debellare l’organizzazione terroristica.

Il Dott. D. è un cultore del diritto internazionale, con una lunga esperienza come consulente per aziende, governi e grandi ong con progetti in aree calde del mondo, mentre il Prof. C., apprezzato docente in università italiane e straniere, è un profondo conoscitore delle dinamiche del diritto internazionale umanitario (DIU) e delle sue relazioni con le scelte politiche e strategiche.

Introduzione

Dott. D.: Caro Collega, la fattispecie che ci hanno sottoposto, e sulla quale abbiamo accettato di confrontarci, ci porta nel cuore di una delle questioni più spinose del diritto internazionale contemporaneo: come si bilancia il diritto di autodifesa di uno Stato con le regole inderogabili del diritto internazionale umanitario (DIU) quando la risposta a un’azione terroristica sfocia in una campagna militare devastante.

Prof. C.: Si tratta di una questione cruciale: la pressione tra esigenze di sicurezza e vincoli giuridici è sempre più forte, specie nella lotta al terrorismo. Vediamo di affrontare la complessità del caso per passi successivi. Proporrei di iniziare proprio dal diritto all’autodifesa e all’uso della forza invocato dallo Stato X per rispondere all’attacco terroristico perpetrato ai suoi danni dall’organizzazione K, passando poi a prendere in esame i principi di necessità e proporzionalità, la disciplina del DIU nella condotta delle ostilità e la protezione dei civili nei conflitti armati. Potremmo quindi cercare di fare chiarezza sulle differenti fattispecie di crimini internazionali, a cui spesso si fa riferimento in maniera scorretta, e al principio di responsabilità di proteggere (R2P) con le altre responsabilità che la comunità internazionale ha nel mantenimento della pace mondiale.

Dott. D.: Bene, procediamo!

Il diritto all’autodifesa

Dott. D.: L’art. 51 della Carta ONU[1] è chiaro: in presenza di un attacco armato, ogni Stato ha il diritto “naturale” all’autodifesa. E qui l’attacco dell’organizzazione K, con i suoi 1.223 morti, è grave, sistematico e, come conferma la prassi recente, parificabile a un attacco armato anche se perpetrato da un attore non statale. Anche la dottrina dominante (Cassese[2], Greenwood[3]) riconosce questa evoluzione, che si è consolidata dopo l’11 settembre 2001[4].

Prof. C.: Vero, ma qui si pone il primo fondamentale scoglio da affrontare: la campagna militare di X, ancora in corso dopo 20 mesi, con decine di migliaia di vittime civili, rischia di travalicare il legittimo diritto di autodifesa. Lo rammenta la Corte Internazionale di Giustizia (CIG), nelle sentenze “Nicaragua” (1986)[5] e “Oil Platforms” (2003)[6]: il diritto di autodifesa sussiste solo finché permane la minaccia e, soprattutto, nei limiti della necessità e della proporzionalità.

Dott. D.: Infatti, lo Stato X fonda la propria condotta anche sulla Risoluzione 2249 (2015) del Consiglio di Sicurezza dell’ONU[7], ma questa, se pure “invita” gli Stati a prendere tutte le misure necessarie contro la minaccia terroristica, lo fa “in conformità con il diritto internazionale, in particolare con la Carta delle Nazioni Unite, nonché con il diritto internazionale dei diritti umani […] e il diritto internazionale umanitario”. Quindi non fornisce assolutamente, né sul piano testuale né giurisprudenziale, una giustificazione aperta.

Prof. C.: E, aspetto fondamentale già sollevato dalla dottrina (Dinstein[8] e Weiler[9]), la Risoluzione 2249 non è un’autorizzazione all’uso della forza ai sensi del cap. VII Carta ONU[10], ma solo un endorsement politico: tutte le azioni restano subordinate al rispetto delle norme inderogabili di jus ad bellum e jus in bello.

I principi di necessità e proporzionalità

Prof. C.: Entro subito nello specifico. Il principio di necessità[11] impone una risposta strettamente indispensabile a neutralizzare la minaccia: qui, la continuità della campagna militare di X fa sorgere un dubbio giuridico pesante: la minaccia è ancora così attuale da giustificare bombardamenti ininterrotti? O si è forse trasformata in una punizione collettiva? È la stessa CIG a rammentare la natura “strettamente circoscritta” di quest’eccezione al divieto generale d’uso della forza (sentenza Oil Platforms).

Dott. D.: Concordo con te. E riguardo alla proporzionalità[12], questa va intesa in senso globale e non solo rispetto ai singoli attacchi: deve esserci un bilanciamento ragionevole tra danni inflitti e vantaggi militari concreti. Il 75% di vittime tra i civili e la distruzione diffusa e sistematica di infrastrutture non paiono compatibili con tale bilanciamento. La dottrina e la pratica degli Stati (vedi anche i pareri consultivi della CIG[13]) rafforzano questo limite nella valutazione della legittimità delle operazioni.

Prof. C.: Aggiungo inoltre che questi principi richiedono una continua verifica e il susseguente adattamento della strategia da seguire. Dinstein sottolinea che ogni risposta violenta rischia di eccedere il necessario anche solo per l’evolvere delle circostanze: venti mesi comportano necessariamente una mutazione della natura stessa dell’operazione, che difficilmente può continuare ad essere qualificata come “autodifesa immediata e necessaria”.

La condotta nelle ostilità e la protezione dei civili

Dott. D.: Qui entriamo nel cuore del Diritto Internazionale Umanitari. Secondo il sistema offerto dalle Convenzioni di Ginevra e dai loro Protocolli addizionali[14], i principi di distinzione, proporzionalità e precauzione, vietano ogni attacco diretto contro la popolazione e i beni civili (artt. 48 ss. Protocollo addizionale I). Colpire sistematicamente ospedali, scuole e acquedotti, anche nel plausibile caso di “dual use”, richiede che entrambi i tre principi siano rigorosamente applicati per ogni singolo attacco.

Prof. C.: È qui che le giustificazioni addotte da X (“centri di comando” nascosti in strutture civili; necessità di interdizione totale degli aiuti) appaiono tutt’altro che accettabili: la natura “dual use” non giustifica l’impiego indiscriminato della forza. L’onere della prova spetta sempre a chi attacca e, come ribadisce la Corte Penale Internazionale (CPI) nel caso Lubanga[15], la responsabilità per mancata precauzione grava su chi pianifica e conduce le operazioni.

Dott. D.: Riguardo agli aiuti umanitari, il blocco totale imposto da X è gravemente contrario sia all’art. 70 Protocollo I[16] che alle norme fondamentali del diritto internazionale dei diritti umani. Sospetti generici non possono esonerare X da tali obblighi: la privazione totale di acqua, cibo e cure configura crimine di guerra secondo lo Statuto della CPI[17].

Prof. C.: La protezione dei civili è uno dei cardini sia del DIU che del diritto internazionale dei diritti umani. Le deportazioni di massa, il blocco sistematico degli aiuti umanitari, la creazione di condizioni di vita insostenibili per la popolazione sono proprio ciò che il sistema di Ginevra e quello dello Statuto di Roma intendono prevenire.

Dott. D.: Crimini contro l’umanità (art. 7 Statuto Roma) e crimini di guerra (art. 8) sono configurabili per ciascuna delle condotte segnalate: attacchi indiscriminati, sfollamenti forzati, privazione di accesso a beni essenziali e danni intenzionali su beni culturali e civili. La giurisprudenza di TPIY, TPIR e CPI[18] è concorde: il ripetersi di attacchi sistematici e diffusi costituisce già di per sé una gravissima violazione.

La questione “genocidio”

Prof. C.: Un ulteriore punto che reputo delicatissimo, e che ha coinvolto giuristi, giornalisti e osservatori politici, è quello inerente il ricorrere nel caso descritto del crimine di “genocidio”, con tutte le conseguenze che ciò implicherebbe. Sappiamo che la possibilità di definire il genocidio, secondo la Convenzione ONU del 1948[19] e come interpretato da reiterate pronunce del Tribunale Penale Internazionale per la ex-Yugoslavia, per il Rwanda e dalla Corte Internazionale di Giustizia, richiede, oltre agli atti materiali (uccisioni, trasferimenti, condizioni di vita tali da provocare la distruzione di una specifica comunità), il dolus specialis, ossia la volontà specifica di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.

Dott. D.: Esatto. E pur in presenza di atti che oggettivamente danneggiano un gruppo, senza prove concrete di una volontà distruttiva sistematica contro il gruppo come gruppo, non si può parlare correttamente di genocidio. Tuttavia, una condotta che risulta ostile in maniera programmatica e preordinata alla sopravvivenza di una componente target, specialmente se emergono dichiarazioni pubbliche, pattern di attacco o ordini specifici connotati da discriminazione e intenzionalità, può condurre la comunità internazionale a avviare indagini e verifiche in questa direzione.

Prof. C.: Proprio per questo occorre rigore: attribuire troppo facilmente la qualificazione di genocidio rischia di svuotarne il significato giuridico, fornendo peraltro armi retoriche alle parti in causa. Comunque senza sminuire la gravità degli atti compiuti che già configurano precise e ulteriori figure di crimini di guerra e contro l’umanità.

Le responsabilità in gioco

Dott. D.: Dal punto di vista della responsabilità, lo Stato X rischia di incorrere in responsabilità oggettiva dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia, attivata dagli Stati le cui obbligazioni erga omnes siano considerate lese. Parallelamente, le responsabilità individuali e di comando possono essere sottoposte all’attenzione della CPI: la prassi delle missioni di accertamento ONU e i meccanismi di indagine internazionale sono strumenti sempre più utilizzati, anche se ostacolati dalla politica.

Prof. C.: Parlando di responsabilità, non possiamo dimenticare che nel 2005, col Millennium Summit[20] dell’ONU, emerge il principio di “Responsabilità di Proteggere” (R2P)[21]. Quando uno Stato manifesta chiara la mancanza di volontà o di capacità a proteggere i propri civili da atrocità di massa (crimini di guerra, crimini contro l’umanità, genocidio), la comunità internazionale ha il dovere di mettere in atto tutte le misure diplomatiche, umanitarie e, in extrema ratio, anche coercitive necessarie sotto l’egida del Consiglio di Sicurezza.

Dott. D.: Tuttavia, la R2P è nella pratica spesso una mera “dichiarazione di principio” più che una norma impositiva: lo si è visto in ogni crisi recente dove la comunità internazionale si è limitata a condanne formali, a misure parziali e, purtroppo, a un sostanziale immobilismo. Questo sia per ostacoli legali (l’esercizio del diritto di veto in seno al CdS), sia per ragioni di equilibri, sia per i timori circa le conseguenze di un intervento massiccio.

Dott. D.: L’effetto combinato di operazioni militari sproporzionate e di impunità internazionale rischia di moltiplicare instabilità, recrudescenze terroristiche e movimenti migratori, destabilizzando intere regioni. Inoltre, la sistematica violazione dei limiti delle condotte delle parti in guerra mina la fiducia nella funzione delle Nazioni Unite e dei sistemi giurisdizionali internazionali[22].

Prof. C.: Senza dimenticare, aspetto non meno importante, che si creano pericolosi precedenti che vanno a costituire quella componente consuetudinaria tanto rilevante nel diritto internazionale: se la comunità internazionale tollera oggi operazioni così massive e indiscriminate, domani qualunque Stato potrà richiamarsi a questa prassi per giustificare i propri eccessi, favorendo una “normalizzazione” delle eccezioni e un generale indebolimento delle garanzie offerte dal diritto internazionale in genere e da quello umanitario in particolare.

Conclusioni

Dott. D.: A questo punto, collega, vorrei provare a proporre alcune conclusioni da offrire alla comune riflessione, se sei d’accordo.

Prof. C.: Ma certo.

Dott. D.: Allora, riconosciamo che lo Stato X potrebbe aver legittimamente invocato l’autodifesa solo nella fase iniziale dell’operazione militare ancora in atto, ma la sua risposta risulta poi sproporzionata, prolungata e contraria ai principi fondamentali del jus ad bellum e del DIU. Allo stesso tempo, la posizione di X, fondata sulla Risoluzione 2249 e sulla sicurezza nazionale, non regge di fronte all’evidenza di violazioni massive del diritto umanitario e dei diritti umani.

Anche per questi motivi, mentre non risulta concorrano gli elementi per la qualificazione di genocidio di quanto descritto, visto che si richiede un esame rafforzato sull’intento dell’azione condotta, pena il rischio di banalizzazione della figura penale, sono molti i crimini contro l’umanità e di guerra configurabili (attacchi generalizzati e sistematici contro la popolazione civile, bombardamenti deliberati di obiettivi civili, distruzione non necessaria di beni civili, preclusione degli aiuti umanitari).

Prof. C.: E non dimentichiamo che, purtroppo, in casi come quello esaminato il principio di “responsabilità di proteggere” e tutti gli altri strumenti internazionali di accountability restano, in concreto, ostaggio del consenso e degli interessi strategici di alcuni Paesi che obbligano all’inazione la comunità internazionale, vittima di veti, selettività, debolezza degli strumenti tecnici e crisi della fiducia nei meccanismi multilaterali.

Dott. D.: Una vicenda come questa costringe esperti e decisori ad affrontare nella loro interezza gli attuali limiti del diritto e della comunità internazionale. Approfondire rigorosamente il caso che abbiamo presentato aiuta almeno a non rassegnarsi all’impotenza del sistema.

Prof. C.: È così. In assenza di una volontà politica globale realmente condivisa, la vigilanza intellettuale e il rigore giuridico restano strumenti fondamentali per preparare, nel futuro, una risposta più giusta ed efficace contro tutte le forme di abuso e violenza, a tutela dei principi fondanti del diritto internazionale per il bene di tutti e un futuro di pace e prosperità.

  1. Articolo 51.

    Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

  2. Cfr. Cassese A., Terrorism is Also Disrupting Some Crucial Legal Categories of International Law, in European Journal of International Law, Vol. 12, No. 5, 2001, pp. 993-1001, in https://www.ejil.org/pdfs/12/5/1558.pdf.
  3. Cfr. Greenwood C., International law and the ‘war against terrorism’, in International Affairs, Volume 78, Issue 2, April 2002, pp. 301-317, in https://library.fes.de/libalt/journals/swetsfulltext/12995288.pdf.
  4. Cfr. Caocci D., Terrorismo internazionale e Nazioni Unite, in KultUnderground, n.78, Settembre 2001, in https://kultunderground.org/art/17605/.
  5. Cfr. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 392, in https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/70/070-19841126-JUD-01-00-BI.pdf.
  6. Cfr. Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Preliminary Objection, Judgment, 1. C. J. Reports 1996, p. 803, in https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/90/090-19961212-JUD-01-00-BI.pdf.
  7. Cfr. Resolution 2249 (2015), adopted by the Security Council at its 7565th meeting, on 20 November 2015, in https://digitallibrary.un.org/record/811987?v=pdf.
  8. Cfr. Dinstein Y., War, aggression, and self-defence, 4th ed., Cambridge University Press, 2005.
  9. Cfr. Weiler J.H.H., Far Be It from Thee to Slay the Righteous with the Wicked: An Historical and Historiographical Sketch of the Bellicose Debate Concerning the Distinction between Jus ad Bellum and Jus in Bello Free, in European Journal of International Law, Volume 24, Issue 1, February 2013, pp. 25-61, https://doi.org/10.1093/ejil/cht018.
  10. Cfr. Statuto delle Nazioni Unite e Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, in https://digitallibrary.un.org/record/1318124?v=pdf.
  11. La base giuridica in DIU del principio di necessità è l’art. 52(2), del Protocollo addizionale I alle Convenzioni di Ginevra che dispone che gli attacchi devono essere strettamente limitati agli obiettivi militari.
  12. La base giuridica in DIU del principio di proporzionalità è l’art. 51(5)(b), del Protocollo addizionale I alle Convenzioni di Ginevra che definisce come attacchi indiscriminati quelli che causano danni civili «eccessivi in rapporto al vantaggio militare concreto e diretto previsto», oltre all’art. 8(2)(b)(iv), dello Statuto di Roma della CPI che criminalizza come crimine di guerra il lanciare intenzionalmente un attacco sapendo che causerà danni civili «manifestamente eccessivi» rispetto al vantaggio militare previsto.
  13. Cfr., tra gli altri, Parere Consultivo sulla Liceità della minaccia o dell’uso delle armi nucleari (Request for an Advisory Opinion from the General Assembly on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons), del 9 luglio 1996, in https://www.icj-cij.org/case/95, o Parere Consultivo sulle Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nel Territorio Palestinese Occupato (Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory) del 9 luglio 2004, in https://www.icj-cij.org/case/131.
  14. Cfr. i testi delle 4 Convenzioni di Ginevra e dei 3 Protocolli addizionali, in https://www.icrc.org/fr/droit-et-politique/les-conventions-de-geneve-et-leurs-commentaires#text944881.
  15. Cfr. il caso Lubanga, in https://www.icc-cpi.int/drc/lubanga.
  16. Cfr. il testo completo dell’art. 70, in https://ihl-databases.icrc.org/fr/ihl-treaties/api-1977/article-70.
  17. Cfr. Statuto della Corte Penale Internazionale, in https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Statut-de-Rome.pdf.
  18. Cfr. Caocci D., Pluralità di giurisdizioni e unicità del diritto internazionale, in KultUnderground, n.88, 2002, in https://kultunderground.org/art/14652/.
  19. Cfr. Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, in https://unipd-centrodirittiumani.it/it/archivi/strumenti-internazionali/convenzione-per-la-prevenzione-e-la-repressione-del-crimine-di-genocidio-1948.
  20. Cfr. 2005 World Summit (Millennium Summit+5): società civile globale mobilitata per rafforzare e democratizzare le Nazioni Unite, documenti a confronto, in https://unipd-centrodirittiumani.it/it/archivi/pubblicazioni/2005-world-summit-millennium-summit5-societa-civile-globale-mobilitata-per-rafforzare-e-democratizzare-le-nazioni-unite-documenti-a-confronto.
  21. Cfr. Ha 20 anni la dottrina R2P: per l’Italia, non solo un principio ma un obbligo morale, in https://onuitalia.com/2025/06/25/ha-20-anni-la-dottrina-r2p-per-litalia-un-obbligo-morale/.
  22. Cfr., tra gli altri, Caocci D, Le 6 sfide del Diritto Internazionale Pubblico per un nuovo mondo possibile, in KultUnderground, n.304, 2020, in https://kultunderground.org/art/39102/, e Ancora sulla necessaria riforma del Diritto Internazionale Pubblico: soggetti, atti e fatti, governance, in KultUnderground, n.314, 2021, in https://kultunderground.org/art/39921/.

1 thought on “Non è Gaza ma… due giusinternazionalisti si confrontano sotto le bombe

  1. Ciò che il dr. D. e il Prof. C dimenticano, con mio sommo sbalordimento.

    Prof. Dr. P.:
    1. Lo stato X ha causato 43.500 morti (fonte “Ministero della Salute di Hamas” […]);
    2. La CIG non è un organismo di common law: i «precedenti» non hanno valore vincolante. C’è in corso, su mozione del solo Sudafrica (accompagnata, negli ultimi giorni da una dichiarazione del Brasile, un accusa di «genocidio», senza sentenza definitiva, con emissione eccezionale di una misura cautelare in merito al principio di proporzionalità, non resa efficace da Assemblea e CN OU. Quindi – come sostiene, correttamente, il Prof. C- non esiste nessun «genocidio» e – a meno di una mozione dell’Assemblea ONU e di una risoluzione del CS ONU non c’è nessuna violazione dle principio di «proporzionalità».
    3. Lo stato X, sostanzialmente, a causa dell’intervento di uno stato terzo (Iran) dichiara una sorta di principio di «necessità» permanente e costante, essendo l’organizzazione terroristica K finanziata e sostenuta dallo stato terzo entrato in un bellum iniuxtum. La misura cautelare della CIG non contiene nessun riferimento alla «necessità».
    4. Il DIU non esiste: non è vincolante e non è efficace senza mozione/risoluzione ONU.
    5. Non esiste nessun «blocco totale» dello stato X: Gaza è circondata al 99% e la Cisgiordania al 50% dallo Stato X. Gli stati arabi di Egitto (caso del varco di Rafah) e Giordania hanno bloccato i confini, e con dichiarazioni continue e risolute, dichiarano di rifiutare l’ingresso di ulteriori emigranti. La Lega araba non disconosce le decisioni di Egitto e Giordania. Egitto e Giordania dovrebbero essere considerati – come lo Stato X- fautori del «blocco totale». Perché altri stati arabi, storicamente favorevoli a K, non aiutano i cittadini, di un non-Stato, che hanno votato col 41% e il 44% alle elezioni una maggioranza K?
    6. La CPI ha introdotto mandato contro due membri dello Stato X. Non c’è sentenza e non ci sarà mai (contumacia). Senza sentenza della CPI non esistono «crimini di guerra o crimini contro l’umanità». L’ONU, e nessuno stato membro, non ha attivato tutela R2P, facendo dedurre una dichiarazione di non-emergenza.
    7. Raccontare di dottrina, giurisprudenza, trattati inefficaci è inutile nel bellum iuxtum tra Stato X e terroristi K: a. Non esiste nessuna sentenza della CIG; b. Non esiste nessuna sentenza CIP; c. Non esiste nessuna mozione Assemblea ONU; d. Non esiste nessuna risoluzione del CS ONU; e. la lega araba condanna K e non sostiene i cittadini del non-Stato con Governo K; f. lo Stato X sta combattendo un bellum iuxtum (Suarez, Grozio e art.51). Questo dichiara il diritto internazionale, diritto «oggettivo». La propaganda, etica, mera valutazione «soggettiva» annienterebbe il vostro discorso in due mosse: 1. veto USA e 2. La forte maggioranza sunnita della Lega araba (80%) non solidarizza con il 10% sciita (Iran, Iraq ISIS, Yemen, Bahrein): Hamas, Hezbollah, Houti, Jihad irakena sono finanziati al 99% dall’Iran. L’Arabia Saudita ha in atto un bellum iniuxtum con lo Yemen Houthi, con 1000.000 morti e un numero di bambini morti/s maggiore della situazione “Gaza”. Saluti e buono studio (docente universitario e consulente legale in materia di diritto internazionale criminale e commerciale.

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