Correre in macchina è una forma spettacolare di amnesia.
Tutto può essere scoperto, tutto può essere dimenticato.
Jean Baudrillar
L’omicidio stradale è una specifica ipotesi di omicidio colposo introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge n. 41 del 2016[1]. Il testo finale della legge fu il risultato di un lungo dibattito sociale e politico, nato dalla necessità di colmare un vuoto normativo che rendeva spesso insufficienti le pene per chi causava la morte di una persona sulla strada, in condizioni di grave violazione di norme o per essersi volontariamente posto sotto l’effetto di alcol o droghe. Per di più nel 2010, una proposta di legge di iniziativa popolare raccolse oltre 60.000 firme per introdurre la nuova figura di reato[2].
Dopo anni di dibattiti e pressioni da parte dell’opinione pubblica e delle associazioni delle vittime, il Parlamento approvò la Legge n. 41, che introdusse l’articolo 589-bis nel Codice Penale[3];
Prima del 2016, questi casi venivano trattati come “semplice” omicidio colposo (art.589 c.p.), con pene spesso considerate troppo lievi. La nuova normativa, introducendo pene più severe, si proponeva di scoraggiare comportamenti irresponsabili alla guida, visto il numero crescente di incidenti stradali, specie di quelle persone convinte di essere molto abili alla guida e che nulla sarebbe potuto accadere, a se o ad altri, anche violando i limiti di velocità o non rispettando la segnaletica stradale, le distanze di sicurezza ecc.[4].
Infatti l’ipotesi base dell’omicidio colposo (art.589 c.p. I comma) prevede la reclusione da sei mesi a cinque anni: prima della Legge n.41, l’art. 589 IV comma c.p. (ora abrogato), prevedeva pene più gravi (da tre a dieci anni), solo per fatti commessi “con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da soggetti in stato di ebbrezza alcolica, e da soggetti sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope”.
Dunque la definizione specifica di omicidio stradale (colposo) è contenuta all’articolo 589bis del Codice Penale che afferma:
“Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni” [5].
La norma disciplina, al primo comma, la fattispecie semplice del reato di omicidio colposo stradale. Nelle restanti parti contempla le circostanze che aggravano la fattispecie semplice.
È importante segnalare ciò che le differenzia, cioè la qualifica di coloro che commettono il reato (i soggetti attivi del reato). Nel primo questi sono “chiunque”, nella restante parte sono “chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore”. La differenza dipende dal diverso grado di pericolosità dei due soggetti. Chi non si trovi alla guida di un veicolo a motore pertanto risponderà sempre e solo della fattispecie base del reato[6]. E’ importante precisare che tra i soggetti chiamati a rispondere di Omicidio Stradale vi sono anche coloro che rivestono una posizione che mira a garantire la sicurezza della circolazione stradale (es. agenti di Polizia Stradale, agenti di Polizia Locale ecc.).
Quando il delitto colposo viene realizzato da un soggetto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti siamo nella prima ipotesi aggravata del reato. Questa ha effetti penali diversi a seconda del tasso alcolemico rilevato e del tipo di soggetto autore del reato.
Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro o il soggetto è sotto l’effetto di sostanze stupefacenti la pena è della reclusione da otto a dodici anni (articolo 589bis, comma 2 c.p.);
la norma prevede ancora specifiche condotte (comportamenti contrari alla sicurezza stradale), punite con la reclusione da cinque a dieci anni, nel caso provochino la morte di una persona:
- il procedere con veicolo a motore in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
- l’attraversare un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano;
- l’effettuare manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
In tutte queste ipotesi la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o di patente nautica (il reato riguarda anche la navigazione marittima o interna).
L’individuazione del nesso di causalità tra la condotta e l’evento è necessario al fine della corretta attribuzione del reato al suo autore. L’agente ha trasgredito una norma di comportamento, motivo principale che ha provocato l’incidente stradale e dunque la morte della vittima.
La legge penale infatti si basa sul principio di personalità della responsabilità penale per cui “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione” (articolo 40 Codice Penale)[7].
Il comma 7 dell’articolo 589bis prevede un ipotesi attenuante del reato quando:“…l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole”. In questo caso la pena è diminuita fino alla metà. Quando il Giudice ritiene che l’evento della morte sia stato determinato in parte, anche minima, per colpa della vittima o di un soggetto terzo, può decidere di applicare l’attenuante. Si tratta di un’ipotesi di concorso di colpa. Pertanto al verificarsi dell’evento contribuiscono più soggetti senza avere la consapevolezza e la volontà di concorrere con la condotta dell’autore del reato. Il concorso di colpa ha lo scopo di coinvolgere anche l’eventuale responsabilità dell’ente proprietario o concessionario della strada, escludendo la colpa dei soli utenti privati.
Il legislatore ha disciplinato anche il caso in cui la condotta di guida veda coinvolte più vittime (c.d. Omicidio Stradale plurimo). Più in particolare l’ipotesi riguarda non soltanto il caso in cui il conducente abbia cagionato la morte di più persone, ma anche al caso in cui abbia causato la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone (comma 8 art. 589bis c.p.)[8]. In questa particolare ipotesi la pena prevista è quella per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. In ogni caso la sanzione non può superare i 18 anni di carcere.
Il reato di Omicidio Stradale si configura come un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque. Inoltre è un reato di danno poiché per essere integrato richiede la sussistenza della lesione della vita della vittima, ovvero il bene giuridico tutelato dalla fattispecie[9].
L’Omicidio Stradale è un reato colposo che richiede l’integrazione di una colpa “specifica”, che consiste nella violazione di regolamenti, ordini, leggi e discipline che riguardano la circolazione stradale. La sua natura colposa rende l’omicidio stradale incompatibile con la forma del tentativo.
Il nuovo art. 589ter c.p. prevede un aggravante a “effetto speciale”, introdotta anch’essa con la Legge 41/2016. Tale norma prevede che la pena sia aumentata da un terzo a due terzi (in ogni caso aumento non può essere inferiore a cinque anni) nel caso di “omissione di soccorso”, ovvero che il conducente che ha causato un omicidio stradale si sia dato alla fuga[10].
L’omicidio stradale è un triste e complesso risultato della negligenza alla guida. A quasi un decennio dalla sua introduzione, la legge sull’omicidio stradale ha avuto un impatto significativo ma anche controverso in Italia. Dal punto di vista della deterrenza, i dati ISTAT hanno mostrato un calo degli incidenti mortali nei primi anni successivi all’entrata in vigore della legge. Questo suggerisce che l’inasprimento delle pene abbia avuto un effetto deterrente, soprattutto nei confronti di chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. Sul piano giurisprudenziale, la norma ha generato un ampio dibattito. I Tribunali hanno dovuto affrontare questioni complesse come la distinzione tra colpa grave e dolo eventuale, e la responsabilità in caso di concorso di colpa della vittima. Alcune sentenze hanno confermato condanne severe, mentre in altri casi sono state riconosciute attenuanti, rendendo l’applicazione della legge non sempre uniforme.
Critiche e riflessioni emergono anche sul piano dottrinale: alcuni giuristi ritengono che la legge abbia introdotto un diritto penale “simbolico”, più orientato a soddisfare la “fame di punizione” dell’opinione pubblica che a garantire coerenza del sistema[11].
Non uccidere.
V comandamento – Decalogo
- LEGGE 23 marzo 2016, n. 41, “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali…”
In GU n.70 del 24-03-2016. ↑
- Costituzione – Parte II – Ordinamento della repubblica – Titolo I – Il parlamento – Sezione II – La formazione delle leggi. Art.71, II comma: “Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli”. ↑
- Codice Penale – LIBRO SECONDO – Dei delitti in particolare – Titolo XII – Dei delitti contro la persona – Capo I – Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale ↑
- Sull’elemento psicologico del reato cfr. “Colpa cosciente…” di Alberto Monari, in Kultunderground n.335-GIUGNO 2023, rubrica Diritto ↑
- Cfr. https://www.avvocatopatente.it/ di Filippo Martini Omicidio stradale – una guida ↑
- Si pensi al ruolo “attivo” che possa avere un pedone per sua colpa nella dinamica di un incidente. Per completezza aggiungiamo che l’ultima parte del primo comma della norma in esame recita: “La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte”. ↑
- Costituzione, art.27: “La responsabilità penale è personale”. ↑
- L’articolo 582 del Codice Penale distingue le lesioni in base alla gravità della malattia provocata:
Lievissime: malattia non superiore a 20 giorni. Sono punibili solo a querela della persona offesa.
Lievi: malattia tra 21 e 40 giorni. Gravi: malattia che mette in pericolo la vita, causa indebolimento permanente di un senso o organo, o incapacità a svolgere le normali attività per più di 40 giorni. Gravissime: perdita di un senso, di un arto, deformazione permanente del viso, o malattia insanabile. ↑
- Utili approfondimenti su tali aspetti possono trovarsi in https://studioavvocatomarinelli.it/ ↑
- Un’aggravante ad effetto speciale è una particolare circostanza prevista dal diritto penale italiano che comporta un aumento della pena superiore a un terzo rispetto alla pena base prevista per un reato. È diversa dalle aggravanti “comuni”, che invece comportano un aumento fino a un terzo. ↑
- Cfr. “Sanzione e retribuzione: ovvero la pena come vendetta” di Alberto Monari, in Kultunderground n.283-FEBBRAIO 2019, rubrica Diritto ↑