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Il Capo Supremo delle Forze Armate

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(nota[1])
 
“Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato
 e rappresenta l’unità nazionale”.
Articolo 87, 1°comma Costituzione della Repubblica Italiana
 
Il Comandante Supremo Militare[2] delle Forze Armate di una nazione è un grado affidato di norma al Capo di Stato o al Capo del Governo[3]. L’art.87 della Costituzione italiana relativo alla figura del Presidente della Repubblica, al 9° comma, stabilisce che “Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere“.
La dottrina giuridico-costituzionale tuttavia non è concorde sulla reale attribuzione al Capo dello Stato dell’effettivo comando delle Forze Armate[4], che è demandato al Governo, anche se ammette che le parole della legge fondamentale non possano avere un carattere puramente cerimoniale e simbolico nella loro chiara origine dalla figura del Re-Soldato-Capo del precedente ordinamento monarchico.
Il Presidente, dunque, detiene un ruolo non solo di garanzia ma anche di vero e proprio indirizzo politico in materia di sicurezza e difesa, ciò anche tenendo presente l’evidente evoluzione che ha avuto negli ultimi anni la figura del Capo dello Stato, non più solo mero “Notaio silenzioso” del sistema istituzionale, ma vero e proprio “garante attivo di equilibri e rapporti tra organi e poteri” nella cronica (e colpevole) immutabilità delle regole costituzionali di fondo.
Tale ruolo risulta rafforzato dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25[5] (cosiddetta riforma dei vertici), la quale comportando l’aumento e la rilevanza dei compiti del Consiglio Supremo di Difesa in materia di sicurezza e di difesa, accresce anche la rilevanza politica delle attribuzioni del Capo dello Stato, quale Presidente di quest’organo istituzionale.
La legge istitutiva del Consiglio Supremo di Difesa (n. 624/1950)[6], attribuisce al Consiglio l’esame dei problemi generali, politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e la determinazione dei criteri e delle direttive per l’organizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano.
Successivamente, la legge n. 25/1997 ha ampliato le competenze del Consiglio attribuendogli l’esame di decisioni fondamentali in materia di sicurezza nazionale e rafforzandone la natura di mezzo di collegamento tra organi costituzionali nel quale possono essere affrontate e impostate le questioni della sicurezza.
Infatti, il Consiglio Supremo di Difesa è la sede nella quale, anche nei momenti di crisi, avviene l’informazione tempestiva e approfondita per il Presidente della Repubblica sulle scelte governative in materia di difesa onde consentirgli la più celere ed equilibrata funzione di garanzia del rispetto dei fini, dei mezzi (in particolare dello strumento militare) e dei limiti previsti dalla Costituzione, al fine di assicurare la sottoposizione delle Forze Armate alle supreme istituzioni politiche della Repubblica, a garantirne la neutralità politica e l’utilizzo al servizio esclusivo della Nazione. In particolare, la previsione della citata Legge che le deliberazioni governative in tema di sicurezza e di difesa debbano essere esaminate dal Consiglio Supremo di Difesa e approvate dal Parlamento fa sì che il Presidente della Repubblica eserciti un ulteriore controllo sulla delicata materia. Ciò appare conforme alla composizione dell’organo al quale partecipano i Ministri responsabili di settori strategici della Nazione.
Ovviamente le decisioni di carattere politico-militare e quelle direttamente operative sono proprie del Governo, che ne è responsabile nel suo insieme, del Ministro della Difesa, del Capo di Stato Maggiore della Difesa, che, a scopo puramente consultivo, si avvale dei pareri del Comitato dei Capi di Stato Maggiore, dove siede anche il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, equiparata quest’ultima dalla legge a Forza Armata.
Dunque, il chiedersi “chi comanda le Forze Armate?” non è questione affatto banale ed emerge con una certa ricorrenza, da ultimo in particolare nel momento in cui qualche mese fa il Governo rimosse il Comandante generale della Guardia di Finanza Roberto Speciale, e alcuni esponenti politici si appellarono all’intervento del Presidente Napolitano proprio in questa sua veste, pur non essendo la Guardia di Finanza una “Forza Armata” (bensì un Corpo Armato dello Stato[7] ad ordinamento militare), ma il cui Comandante generale è, per legge, un Generale di Corpo d’Armata dell’Esercito.
Il percorso è assai complesso, e offre risposte diverse a seconda che si tratti di questioni politico-strategiche, politico-militari, tecnico-operative o meramente amministrative, come può essere un trasferimento, un avvicendamento di comando o una semplice sanzione. Una linea di comando però esiste, ed è sufficientemente chiara, sebbene molto articolata.
Parte dal Presidente della Repubblica e dal Parlamento, per discendere poi, in fase operativa al Governo fino al terminale dei massimi vertici militari.
Ancora di più il ruolo del Capo dello Stato è esaltato dalla sua presidenza del Consiglio Supremo di Difesa, organo di coordinamento attorno al quale ruota tutta la catena decisionale.
 
Anche quando le leggi sono scritte
non dovrebbero mai rimanere immutate
Aristotele


[1] Nell’immagine “il Torrino”, Palazzo del Quirinale-Roma
 
[2] Il termine “comandante in capo” è stato usato per la prima volta da re Carlo I d’Inghilterra nel 1639.
 
[3] Cfr. “I poteri reali del Presidente” di Mario Arpino, “il Resto del Carlino”, 4/06/2007 pag.1, “Le competenze dirette del capo dello stato nel campo militare” dal sito www.congedatifolgore.com, e sito del Ministero della Difesa italiano.
 
[4] Il termine Forze armate italiane indica l’insieme composto da Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri.
 

[5] “Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell’Amministrazione della difesa” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1997

 
[6] Il Consiglio Supremo di Difesa é presieduto dal Presidente della Repubblica ed ha la seguente composizione:
Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Vice Presidente;
– Ministro dell’Interno;
– Ministro del Tesoro;
– Ministro delle Attività Produttive;-
– Capo di Stato Maggiore della Difesa.
Il Consiglio Supremo di Difesa si riunisce di norma due volte l’anno, tuttavia il Presidente della Repubblica può convocare riunioni tutte le volte che ne ravvisa la necessità, previa intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Su richiesta del Presidente della Repubblica possono partecipare altri Ministri, oltre a quelli indicati, altre cariche istituzionali dello Stato e delle Forze Armate, nonchè soggetti di particolare competenza in campo scientifico, industriale ed economico.”
 
[7] Il termine Corpo Armato dello Stato indica la Guardia di Finanza, il Sovrano Militare Ordine di Malta, la Polizia di Stato, il Corpo della Polizia Penitenziaria, il Corpo Forestale dello Stato.
 

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