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Ambiente… “costituzionale”

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Gli animali lottano, ma non fanno la guerra.
Hans Magnus Enzensberger

Il testo originale dell’articolo 9 della Costituzione italiana ha tradizionalmente rappresentato il riconoscimento di alcuni beni e valori rilevanti, che interessano e definiscono il rapporto fra uomo e natura[1]:

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Infatti, a questo secondo comma della norma si è spesso richiamata la Corte Costituzionale per affermare, nell’orientare il potere legislativo, il valore dell’ambiente, bene primario e assoluto cui si ricollegano interessi non solo naturalistici e sanitari, ma anche culturali, educativi e ricreativi.

La “nozione di ambiente” consente di includere, alla luce dell’interpretazione costituzionale, in termini unitari, discipline settoriali quali la “gestione dei rifiuti”, la “tutela delle acque dall’inquinamento” e la “gestione delle risorse idriche”, la “difesa del suolo”, la “tutela dell’aria” e la “riduzione delle emissioni in atmosfera”, gli strumenti rivolti alla tutela degli equilibri ecologici quali la “valutazione di impatto ambientale” o il “risarcimento del danno ambientale”[2]. La tutela del paesaggio identifica il c.d. “ambiente visibile”, quella “forma del territorio” che viene realizzata dall’opera trasformatrice della tecnologia umana[3].

Tuttavia il termine “ambiente” non veniva espressamente nominato nella Carta Costituzionale se non tra le materie in cui lo Stato esercita la legislazione in modo esclusivo rispetto alle Regioni (art. 117 c. 2 lett. s) Cost., ove è prevista la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”)[4].

Il Parlamento, partendo da una proposta che ha unificato diversi disegni di legge presentati fin dall’inizio dell’attuale XVIII legislatura (marzo 2018), ha ritenuto di modificare il testo di due articoli della Costituzione con la Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente”[5].

Come noto l’art.138 Cost. impone che la legge che modifica il testo della Carta Fondamentale, sia adottata da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi; in particolare è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione (art. 138 c. 1 Cost.). La riforma è stata approvata in prima deliberazione dal Senato il 9 giugno 2021 e dalla Camera il 12 ottobre; poi, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato il 3 novembre e dalla Camera l’8 febbraio 2022[6].

Il nuovo articolo 9 Cost. prevede ora un terzo comma:

  1. “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
  2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
  3. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”

La ratio della riforma consiste nel considerare l’ambiente non come una semplice res, una cosa priva di valore comune a tutti, ma come un “valore primario” costituzionalmente protetto, fornendo all’art.9 una esplicita più ampia portata, riservando la tutela dell’ambiente anche per i “posteri”, ossia le generazioni future, una formulazione assolutamente innovativa del testo costituzionale[7]. Inoltre, per la prima volta, viene introdotto nella Costituzione il riferimento alla tutela degli animali[8].

Si tratta di una novità significativa, che accoglie un orientamento della normativa europea; infatti, l’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’UE dispone che: «[…] l’Unione e gli Stati Membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale». L’importanza di questa norma consiste nel riconoscere dignità agli animali che non vengono più considerati alla stregua di cose.

Inoltre, l’articolo 3 del Legge Costituzionale introduce una “clausola di salvaguardia” prevedendo che la legge dello Stato, che disciplina le tutele degli animali, si applica anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano (nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti[9]).

L’art. 41 Cost. si trova nella parte dedicata ai “diritti e doveri dei cittadini”, nel titolo III della Costituzione, rubricato “rapporti economici”. Composto da tre commi, la riforma prevede l’introduzione di alcuni “incisi” nel testo:

  1. L’iniziativa economica privata è libera.
  2. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
  3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.”

La modifica dell’articolo 41, dunque, sancisce che la salute e l’ambiente siano paradigmi da tutelare da parte dell’economia, al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana. E lo stesso articolo modificato sancisce anche come le Istituzioni, attraverso le leggi, i programmi e i controlli, possano orientare l’iniziativa economica pubblica e privata non solo verso fini sociali ma anche verso quelli ambientali[10].

Queste modifiche “green” vengono salutate da diversi commentatori come certamente migliorative e innovative del testo costituzionale[11].

C’è chi arriva a dire che nel nostro Paese “nulla sarà più come prima: i diritti dell’ambiente, non come habitat umano ma come bene autonomo, entreranno nelle aule giudiziarie. E lo stesso succederà per la tutela degli animali, della biodiversità e degli interessi delle prossime generazioni, valori/diritti rivendicabili davanti al Giudice[12]”.

Una rivoluzione gentile, ma per molti dirompente, che investe anche l’iniziativa economica privata, d’ora in avanti sottoposta al vincolo, di valore “costituzionale”, di non creare danno alla salute e all’ecosistema. Forse potrebbero essere solo “belle parole” di ambientalisti e di animalisti perché tanto mettere queste norme fa sentire bene chi le scrive ma non cambia nulla in concreto. Ma c’è chi prevede, per esempio, concrete implicazioni dei nuovi articoli della Costituzione sulla gestione passata, presente e futura dell’Ilva di Taranto, oppure ricadute sulla normativa sulla caccia o, addirittura, il riconoscimento dello status di rifugiato per chi scappa da zone del mondo colpite dalla crisi climatica[13].

L’8 febbraio 2022 non sarebbe stata approvata solo una riforma costituzionale, ma “una visione che passa alle nuove generazioni”, un cambiamento radicale nel nostro ordinamento varato al fine di rispondere a un’attenzione sociale cresciuta in Italia e rilevata da diversi Giudici (ordinari e/o supremi), nelle sentenze degli ultimi vent’anni, nonché per seguire una tendenza internazionale che ha visto molte Costituzioni incorporare la tutela dell’ambiente tra i valori fondanti: il mondo e gli esseri viventi intorno a noi devono essere tutelati in quanto tali, e non solo come strumenti o risorse dell’umanità[14]. Certo, il nuovo testo scritto in Costituzione riconosce l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale sulla “dimensione autonoma” della nozione di ambiente[15]. Tali principi, contenuti nelle sentenze costituzionali, non erano più sufficienti: occorreva un parametro scritto a cui tutte le leggi e tutte le azioni dello Stato avrebbero dovuto rapportarsi[16]. Indubbiamente i nuovi principi non potranno agire retroattivamente, tuttavia è più che probabile che possano già incidere nei processi ancora aperti: sicuramente l’orientamento giurisprudenziale cambierà o comunque dovrebbe tenere conto di queste nuove norme costituzionali.

E cosa dire sulle leggi che tutelano la caccia o su quelle che disciplinano le macellazioni o sulla disciplina delle manifestazioni dove gli animali possono essere vittime di lesioni o maltrattamenti?

Gli animali, per la nostra legge, sono sempre stati considerati “cose”. In seguito la Corte di Cassazione ha iniziato a cambiare orientamento, affermando che gli animali sono esseri almeno “senzienti”, cioè che soffrono e provano dolore, anche se sempre, giuridicamente, delle «cose». L’evoluzione futura della normativa ha ora la sua base costituzionale. L’uomo non è più il solo essere al centro del creato. Non sono più gli animali e l’ambiente ad essere creati per l’uomo ma essi sono parte, insieme all’uomo ed alla pari di quest’ultimo, dell’ecosistema in cui viviamo.

Le conseguenze di questa riforma costituzionale sembrerebbero fortemente auspicabili per la tutela dell’ambiente e degli animali: solo il futuro ci dimostrerà se la forza del diritto saprà imporsi sulla convenienza del momento, politica ed economica…

Può essere che sia giunto il momento in cui,
invece di controllare l’ambiente a beneficio della popolazione,
si debba controllare la popolazione
per assicurare la sopravvivenza dell’ambiente.
David Attenborough

  1. Costituzione, Principi fondamentali. La Costituzione della Repubblica italiana fu approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

  2. In questa accezione la tutela dell’ambiente trova esplicito riferimento nell’art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

    CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA (Strasburgo 12/12/2007 in GUUE C/303 14/12/2007)

    Titolo IV-Solidarietà

    Articolo 37

    Tutela dell’ambiente

    Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati

    nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

  3. Inoltre i beni culturali, che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale, sono tutti quei beni mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

  4. Cfr. “Titolo V°: grandi idee ma…” di Alberto Monari, in Kultunderground n.81-DICEMBRE 2001, rubrica Diritto

    https://kultunderground.org/art/14818/

  5. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.44 del 22-02-2022 serie generale. Entrerà in vigore il 9 marzo 2022.

  6. Il disegno di legge di riforma costituzionale ha quindi concluso il suo iter, senza necessità di essere sottoposto a referendum confermativo, il che è possibile quando il testo ottiene soltanto la maggioranza assoluta nella seconda votazione.

  7. Cfr. “Tutela dell’ambiente e degli animali nella Costituzione: la riforma è legge” di Marcella Ferrari, in www.altalex.it del 9/2/2022.

  8. L’ultima parte dell’art. 9 prevede una “riserva di legge”, stabilendo che sia legislatore ordinario a definire le forme e i modi di tutela degli animali.

  9. Ricordiamo che gli Statuti delle Regioni a Statuto speciale hanno, nel nostro sistema, rango di legge Costituzionale: in altri termini qualora gli Statuti prevedano competenze legislative in materia di “animali” per la Regione speciale, queste norme regionali dovranno comunque rispettare la legge ordinaria nazionale, così come previsto da questa norma a sua volta di livello Costituzionale.

  10. Cfr. il sito del Ministero della Transizione Ecologica, 8/2/2022, https://www.mite.gov.it/

  11. Cfr. “Nuova modifica alla Costituzione: la tutela degli animali e dell’ambiente”, in https://www.laleggepertutti.it/ 14/2/2022, di Angelo Greco

  12. Cfr. “Cosa cambia ora che la tutela dell’ambiente è stata inserita nella Costituzione”, di Gianluca Schinaia, in https://www.wired.it/ del 12/2/2022.

  13. Cfr. le dichiarazioni della Prof. Marilisa D’Amico, docente di diritto costituzionale e prorettrice con delega alla legalità, trasparenza e parità di diritti all’Università degli Studi di Milano, in Wired, cit. sopra.

  14. Fino ad oggi la nozione di ambiente era riconosciuta in un’ottica antropocentrica, legata al diritto alla salute dell’uomo: l’individuo è beneficiario della tutela giuridica e non l’ambiente in quanto tale (escluso il suo valore paesaggistico, che è sempre figlio di una visione umana).

  15. In passato la tutela costituzionale dell’ambiente era contemplata in riferimento all’articolo 32 Cost., che riconosce il diritto alla salute. Negli anni Settanta e Ottanta, questa è stata la visione della Corte Costituzionale nelle sue sentenze: un ambiente da proteggere perché strumento dell’uomo, non come bene in sé. La Corte comincia a mutare orientamento con la decisione numero 67 del 1992, poi con la riforma del Titolo V e quindi con due sentenze del 2016 e del 2018, dove l’ambiente non è più considerato come “materia” ma quale “valore costituzionalmente protetto”.

  16. Una legge, eventualmente, contraria alla tutela dell’ambiente o alla biodiversità potrà essere portata davanti alla Corte Costituzionale per farla dichiarare incostituzionale.

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