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Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT)

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nuovo strumento di sviluppo e coesione

 

 

«Per promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme della Comunità,

questa sviluppa e prosegue la propria azione

intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale»

(Art.158, 1° comma TCE)

 

Il 2007 è ormai alle porte e le istituzioni europee stanno operando a pieno regime per addivenire, entro breve, all’adozione definitiva dei regolamenti comunitari che ridefiniranno l’impianto generale del sistema di sostegno europeo alla coesione economica e sociale dei 25 Paesi membri, i cosiddetti Fondi Strutturali[1], e delle ulteriori technicalities necessarie per il complesso funzionamento del sistema in un’Unione ora così eterogenea per il prossimo periodo di programmazione economico-finanziaria 2007-2013.

Tra queste, di sicuro interesse per la sua novità, vi è la creazione di un nuovo strumento, il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), che avrà un proprio regolamento istitutivo e dei compiti specifici nella promozione dello sviluppo locale attraverso le risorse finanziarie cosiddette strutturali provenienti dai bilanci comunitari.

La base giuridica di tale nuova figura del panorama europeo si ritrova nell’art.159 del Trattato di Roma[2] per il quale, accanto ai Fondi Strutturali, possono disporsi azioni specifiche per realizzare il perseguimento della coesione economica e sociale prevista dal Trattato stesso e, in particolare, strumenti di cooperazione a livello territoriale che permettano agli Stati membri e alle loro articolazioni (regioni ed enti locali) di meglio coordinare gli interventi sinergici pur in contesti di legislazioni e procedure nazionali differenti.

Il legislatore comunitario riconosce, inoltre, che gli strumenti già esistenti, quali il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)[3], si sono rivelati, nel periodo di programmazione in corso, poco adatti a gestire progetti integrati di cooperazione nell’ambito dei Fondi Strutturali e che, avendo aumentato gli stanziamenti relativi agli stessi fondi per il prossimo periodo, risulta necessaria la creazione di soggetti dotati di autonoma personalità giuridica che possano operare uniformemente in tutta l’UE per la gestione di interventi di sviluppo locale (sostenuti o meno da risorse comunitarie) catalizzando i differenti protagonisti del territorio.

Tali soggetti sono i GECT che, da regolamento, devono avere la facoltà di attuare programmi di cooperazione territoriale con o senza intervento finanziario della Comunità, devono dotarsi di propri statuti e regolamenti di funzionamento in ossequio alle normative vigenti, devono avere una autonomia di bilancio e, conseguentemente, una propria responsabilità finanziaria per le azioni condotte.

Nei considerando del regolamento, si precisa ulteriormente che la cooperazione territoriale si attua in maniera conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità così come enunciati dall’art.5 del Trattato istitutivo della Comunità Europea[4] e si conclude non escludendo la possibilità di far partecipare ad un GECT entità territoriali di Paesi terzi, aspetto di non secondaria importanza valutando l’enorme estensione dei confini terrestri e marini dell’Europa a 25 e il numero e l’interesse dei Paesi non membri circumvicini ad avviare progetti di sviluppo in sinergia con enti locali europei.

Passando, dunque, al testo del dispositivo del regolamento vediamo che all’art.1 si prevede che il GECT può essere costituito sul territorio della Comunità con l’obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione territoriale, transnazionale e/o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale.

Si stabilisce pure che il GECT è dotato di personalità giuridica e, in ogni Stato membro, deve godere della più ampia capacità riconosciuta alle persone giuridiche: si ha dunque un conferimento generale di capacità da parte del diritto comunitario ed un rinvio ai singoli ordinamenti nazionali per ampliare il più possibile tale capacità.

L’art.1 bis, invece, specifica quale sia il diritto applicabile al nuovo soggetto stabilendo una precisa gerarchia che vede al primo posto le disposizioni del regolamento che stiamo esaminando, a seguire le convenzioni e gli statuti adottati dal GECT, per le materie non ricomprese il diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la propria sede. Lo ius loci disciplinerà pure la regolarità degli atti del Gruppo.

All’art.2 si prevedono invece le tipologie di soggetti che, entro i limiti delle proprie competenze ai sensi della legislazione nazionale, possono costituire un GECT e, nello specifico, si tratta di:

          Stati membri,

          enti regionali,

          enti locali,

          organismi di diritto pubblico,

          associazioni già esistenti tra soggetti come sopra indicati.

Inoltre, per sottolineare ulteriormente il carattere della transnazionalità e il superiore interesse comunitario, si dispone che il GECT debba essere composto da membri di almeno due Stati appartenenti all’UE.

Procedendo all’art.3, vengono esposte le procedure per l’istituzione di un GECT e si stabilisce che la decisione è adottata su iniziativa dei membri che notificano al proprio Stato membro l’intenzione di partecipare ad un GECT e gli inviano in copia gli atti costitutivi (convenzioni e statuti); a questo punto, lo Stato membro approva tale partecipazione o, se del caso, vi si oppone[5].

Con l’art.3 bis si stabilisce che gli statuti dei GECT debbano essere registrati e/o pubblicati secondo le disposizioni vigenti nello Stato in cui hanno la sede sociale e l’ottenimento della personalità giuridica si avrà dalla prima delle due date. Inoltre, entro dieci giorni dalla registrazione e/o pubblicazione nazionale, si dovrà procedere alla richiesta di pubblicazione di un avviso di avvenuta costituzione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

L’art.3 ter prevede compiutamente che i controlli sulla gestione dei fondi pubblici da parte del GECT siano organizzati dalle competenti autorità dello Stato in cui si trova la sede del Gruppo, eventualmente prevedendo le modalità di partecipazione alla vigilanza delle omologhe autorità degli altri Stati. Detti controlli saranno comunque effettuati conformemente alle norme di audit internazionalmente riconosciute e al diritto comunitario vigente.

Per quanto attiene ai compiti del GECT, l’art.4 stabilisce che questi debbano essere conformi al regolamento e stabiliti nella convenzione approvata dai suoi membri, e si limitano all’attuazione di programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità Europea a titolo dei Fondi Strutturali o, senza finanziamento, nei limiti di quanto disposto all’art.1.

L’art.5 enuncia i contenuti della convenzione che, precisa, deve essere adottata all’unanimità dei suoi membri. Debbono essere indicati:

          denominazione e sede sociale;

          territorio in cui può agire;

          obiettivi, compiti, durata e modalità di scioglimento;

          elenco dei membri;

          diritto applicabile;

          modalità di riconoscimento reciproco (e di controllo finanziario);

          procedure di modifica della convenzione.

Il seguente art.6 dispone, invece, quali siano i contenuti dello statuto (anch’esso adottato all’unanimità):

          organi sociali (composizione e funzionamento);

          procedure decisionali;

          lingue di lavoro;

          rapporti di lavoro;

          partecipazione finanziaria dei membri;

          responsabilità dei membri;

          audit esterno;

          procedure di modifica dello statuto.

Se l’enunciazione degli artt.5 e 6 rimane sul vago circa le tipologie di organi di cui dotare il Gruppo, lasciando alle tradizioni giuridiche nazionali la scelta, l’art.7 puntualizza che vi devono essere “almeno” un’assemblea costituita da tutti i rappresentanti dei membri (organo democratico ad intra) e un direttore che agisca in nome e per conto del GECT (organo rappresentativo ad extra).

Per quanto riguarda l’autonomia di bilancio, l’art.8 dispone che il GECT rediga un bilancio annuale, adottato dall’assemblea e contenente, in particolare, una componente relativa ai costi di funzionamento e, se necessario, una componente operativa. La legge regolante la stesura del bilancio è quella del Paese della sede sociale.

Il successivo art.8 bis prevede le modalità di liquidazione, insolvenza, sospensione dei pagamenti e responsabilità del GECT e dei suoi membri, indicando la legge dello Stato della sede quale applicabile nei casi di specie e disponendo, comunque, una solidarietà pro-quota tra i membri qualora il GECT risultasse incapace di far fronte alle obbligazioni contratte. Alcuni membri possono, in forza della loro natura giuridica, aderire al GECT nella forma della responsabilità limitata: in questi casi, anche il GECT assume, nella sua denominazione, la formula “a responsabilità limitata” a tutela dei terzi.

La contrarietà all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla salute o moralità pubbliche, o all’interesse pubblico di uno Stato membro possono portare a vietare le attività del GECT sul territorio dello stesso (ex art.9), anche se tale decisione deve poter formare oggetto di ricorso dinanzi ad una autorità giudiziaria indipendente dello Stato membro (ex art.10 bis).

Lart.10 prevede le modalità di scioglimento del Gruppo in seguito a liquidazione coatta disposta dalle competenti autorità dello Stato della sede.

Agli artt.11, 11 bis e 11 ter, da ultimo, si prevedono gli obblighi in capo agli Stati membri per dare attuazione a quanto previsto dal regolamento e in capo alle istituzioni comunitarie per verificare in itinere l’efficacia del nuovo strumento.

A questo punto, a noi resta solo di augurare al GECT un successo maggiore di quello avuto dal suo fratello maggiore (il GEIE), e ci vuole poco, e agli operatori presenti sul territorio (enti pubblici, enti locali, amministratori, in Italia e fuori) di saper cogliere tutte le opportunità che dall’Europa vengono poste a loro disposizione per sostenere lo sviluppo economico e sociale.

Noi faremo la nostra parte!



[1] Cfr. dello stesso Autore, Diamo fondo ai Fondi! Passato prossimo, presente incerto e futuro complesso dei finanziamenti europei per le regioni, in KU, n.123 – 2005.

[2] Art. 159 TCE: «Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell’articolo 158. L’elaborazione e l’attuazione delle politiche e azioni comunitarie, nonché l’attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell’articolo 158 e concorrono alla loro realizzazione. La Comunità appoggia questa realizzazione anche con l’azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione “orientamento”, Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.

La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.

Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell’ambito delle altre politiche della Comunità, possono essere adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni».

[3] Cfr. Reg. (CEE) n.2137/1985.

[4] Art.5 TCE: «La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato.

Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.

L’azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato».

[5] I motivi del rifiuto possono riguardare anche l’interesse pubblico o l’ordine pubblico.

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