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Il plagio letterario

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Il plagio letterario
 
All’attore è indispensabile
copiare
Bertold Brecht
 
Il termine “plagio” evoca l’azione di chi “sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione”. Caratteristica di questo delitto (previsto dall’art.603 del Codice Penale), era l’instaurazione di un rapporto di fatto tra il colpevole e la vittima tale che la volontà e la personalità della seconda risultassero completamente annientate, colpa quest’ultima difficile da definire con precisione giuridica, ancor più da accertare, e tale che avrebbe richiesto, per la sua gravità, un impegno particolare del legislatore, che non ci fu mai.
Infatti, con sentenza della Corte Costituzionale n.96 del 1981, l’art.603 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella sua interezza, per indeterminatezza della fattispecie, essendo pertanto contrario al principio di tassatività, corollario del principio della riserva assoluta di legge in materia penale (art.25
, 2°comma, Cost.).
In realtà, dunque, il Codice Penale non contiene più la fattispecie del plagio come reato “sulla persona”, e lo stesso testo della sentenza del 1981 ci aiuta a ricostruire il significato che storicamente ha assunto il concetto di “plagio”, laddove si dice: <L’indagine storica ha ampiamente accertato che, come già avvertono antichi scrittori latini, plagium deriva dal greco e viene usato nel linguaggio giuridico sin forse dal III° secolo a.C. per designare l’azione di impossessarsi, trattenere o fare oggetto di commercio un uomo libero o uno schiavo altrui. Marziale, nel suo famoso epigramma 52, adopera la parola in senso figurato, paragonando la falsa attribuzione di opere letterarie altrui all’illecito assoggettamento di schiavi altrui al proprio servizio, dando così vita ad un secondo significato, che ancora oggi sopravvive nelle lingue moderne, indicante l’azione di farsi credere autore di prodotti dell’ingegno altrui e quella di riprodurli fraudolentemente. Questo delitto nel linguaggio comune è chiamato plagio e più specificatamente “plagio letterario”>.

In un caso e nell’altro, dunque, è un furto: si tratti di un testo, di un progetto, oppure di un’anima. Più precisamente, è una violazione dei diritti dell’autore garantiti dalla legge che consiste nell’utilizzazione e riproduzione totale o parziale di un’opera altrui in un proprio lavoro, con attribuzione a sé stessi della paternità dello stesso.
Tanto è vero che, per ritrovare norme che tutelino dalla libera appropriazione delle creazioni altrui, occorre riferirsi alla legge speciale 22 aprile 1941, n. 633, che assicura, in generale, una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera (diritti patrimoniali dell’autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell’autore, che nel loro complesso costituiscono il “diritto d’autore
“.
A ben vedere vi è stata, e spesso vi è ancora, qualche difficoltà nella definizione del plagio, dovuta anche all’accostamento di tale fattispecie alla “contraffazione”. Tuttavia mentre il primo indica l’azione di chi si appropria di un’opera altrui, o di una sua parte e/o di una sua elaborazione, usurpandone la paternità, la contraffazione è lo sfruttamento economico dell’opera che avviene senza il consenso dell’autore (p.e. la pirateria discografica, o cinematografica
).
Dal punto di vista giuridico non esiste una definizione unitaria; la legge italiana sul diritto d’autore si limita a punire alcuni comportamenti riconducibili ai significati comuni dei due termini
. Il plagio semplice si può realizzare in varie forme: per esempio attraverso la riproduzione totale e parziale dell’opera originaria, attraverso una sua elaborazione “non creativa”, oppure creativa ma abusiva e usurpatrice di paternità e camuffata attraverso un lavoro di ritaglio, di trasferimento, o di cambiamenti meramente formali; attraverso la trasformazione da una in altra forma, per esempio da forma letteraria ad artistica (es. un testo letterario fedelmente recitato da attori), o viceversa. Il plagio più semplice è quello che avviene mediante la riproduzione dell’opera o di una sua parte: sia dell’opera già pubblicata, per esempio spacciandola come propria, sia dell’opera inedita, mediante l’esercizio abusivo del diritto di prima pubblicazione. Non vi è plagio, né contraffazione, se l’opera o parte di essa viene riprodotta per uso privato.
Nel corso degli anni è emerso il problema di definire i criteri generali per il suo riconoscimento. Una giurisprudenza recente ne individua uno particolarmente interessante proprio per le opere letterarie: il diritto d’autore non tutela solo la forma esterna, ma anche la struttura e la concezione dell’opera, per questo in essa è possibile individuare un “nucleo fondamentale” che ne costituisce l’originalità creativa, di cui i terzi non possono assolutamente appropriarsi, in quanto fortemente distinto (e originale) da temi e dettagli che appartengono già al patrimonio letterario
generale. Ecco che nel plagio contraffattorio di un’opera di narrativa non è sufficiente che una o più idee sviluppate in un testo trovino collocazione nell’altro, ma deve potersi cogliere una vera e propria trasposizione (copiatura) di quel “nucleo individualizzante” che caratterizza l’opera come originale, frutto dell’attività creativa dell’autore.
Di fronte ad un caso di plagio, la violazione del diritto d’autore determina l’applicazione di sanzioni civili ed (eventualmente) anche penali a carico del contraffattore, vale a dire di colui che ha abusivamente utilizzato l’opera o ne ha usurpato la paternità.
In particolare, la “tutela civile” del diritto d’autore comporta “l’inibitoria” del comportamento lesivo, la “rimozione” dello stato di fatto lesivo e il “risarcimento dei danni patrimoniali”, dove la contraffazione sia stata commessa con dolo
o colpa.
La legge non considera, invece, il plagio come ipotesi autonoma di reato, ma solo come aggravante della contraffazione: infatti l’art. 171 LDA prevede, al 1° comma, una sanzione penale (multa da € 51 a € 2.065), per “chiunque, senza averne diritto, … riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico…”, dunque
una serie di reati che hanno per oggetto il diritto di utilizzazione economica dell’opera.
Il terzo comma dell’articolo 171 tutela invece, con pene più gravi, alcune facoltà che rientrano nel contenuto morale e personale del diritto d’autore
.
La pena, infatti, è della reclusione fino ad 1 anno o della multa non inferiore a € 516 se i reati di cui al 1° comma, sono commessi sopra una “opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore”. Oggetto della tutela penale è precisamente il rapporto autore-opera
.
Il plagio letterario è un male noto e diffuso, di difficile controllo, e offrire consigli legali sulle modalità più opportune per tutelare un testo inedito prima di spedirlo in lettura ai vari editori, agenzie o concorsi, non è cosa facile. Si ricorda che non c’è nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenere il riconoscimento dei diritti d’autore sull’opera. Il diritto nasce automaticamente con la creazione dell’opera
.
È indubbio che affidare ad un editore il proprio inedito è un atto di fiducia, sic et simpliciter, e, oltre questa banale osservazione, si può avanzare al più qualche suggerimento, per consentire all’autore di tutelarsi, compiendo alcune operazioni preventive per disporre, se un tentativo di plagio dovesse verificarsi, di una prova certa che lo indichi come creatore originale dell’opera, e dimostrare, in un’aula di Tribunale, che in una data antecedente a quella della pubblicazione del plagio egli era già in possesso di quel testo.
Si può consigliare di non inviare mai l’unica copia dell’inedito originale in possesso (e non paia troppo scontata l’avvertenza…), o di affidarne una copia ad un notaio che, dopo averne firmato debitamente tutte e pagine, conserverà la copia nel suo archivio, anche se un metodo meno formale, di certo più economico e ugualmente efficace, può essere quello di impacchettare una copia dello scritto, e di spedirlo per raccomandata postale al proprio indirizzo, prima di mandare in giro altre copie del proprio lavoro
.
In linea di principio, l’organismo, che dovrebbe provvedere alla tutela delle opere dell’ingegno nel nostro Paese, è la SIAE (Società Italiana Autori Editori), ed in particolare la sua sezione OLAF (Opere Letterarie ed Arti Figurative). La Sezione OLAF assicura anche il Servizio di Deposito delle Opere Inedite (romanzi, racconti, poesie, copioni, trame, sceneggiature o soggetti cinematografici, opere audiovisive, format, software, banche dati ecc.), a cui si può rivolgere anche chi non aderisca alla SIAE
.
Niente di tutto ciò che abbiamo fin qui detto è, in ultima analisi, risolutivo, e l’unica garanzia effettiva rimane la pubblicazione del testo: una volta pubblicato nessuno può più appropriarsene se non a proprio rischio. Per salvaguardare il frutto della nostra intelligenza e della nostra sensibilità è bene rivolgersi a case editrici di provata lealtà. Non è difficile capire quali sono.

Alberto Monari
 
Scrivere è un modo di parlare
senza essere interrotti
Jules Renard
 

1
Libro II-DEI DELITTI IN PARTICOLARE, TITOLO XII Dei delitti contro la persona, CAPO III Dei delitti contro la libertà individuale, Sezione I Dei delitti contro la personalità individuale. Il reato era punito con la reclusione da 5 a 15 anni.
2
“…L’esame dettagliato delle varie e contrastanti interpretazioni date all’art. 603 c.p. nella dottrina e nella giurisprudenza mostra chiaramente l’imprecisione e l’indeterminatezza della norma, l’impossibilità di attribuire ad essa un contenuto oggettivo, coerente e razionale e pertanto l’assoluta arbitrarietà della sua concreta applicazione. Giustamente essa è stata paragonata ad una mina vagante nel nostro ordinamento, potendo essere applicata a qualsiasi fatto che implichi dipendenza psichica di un essere umano da un altro essere umano e mancando qualsiasi sicuro parametro per accertarne l’intensità…” dal paragrafo 16 della Sentenza citata.
3
Principio che impone al legislatore penale di adottare una formulazione della norma che assicuri una precisa determinazione della fattispecie legale, la quale renda agevole desumere ciò che è penalmente lecito e ciò che è penalmente illecito (nullum crimen sine lege poenali scripta e stricta).
4
Art. 25, 2°c. “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”
5
Marco Valerio Marziale, poeta latino (40-104 dc.), lasciò 15 libri di Epigrammi.
6
v. l’italiano plagio, il francese plagiat, l’inglese plagiarism, il tedesco plagiat.
7
Il “diritto d’autore” viene affermato nel nostro ordinamento, innanzitutto, da Codice Civile, nel Libro V DEL LAVORO, Titolo IX Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali, Capo I Del diritto di autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche, all’art. 2575: “Oggetto del diritto. Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Il successivo art. 2583 rimanda a leggi speciali per la disciplina specifica di questi diritti.
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Rubricata: “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”
9
I principali diritti di utilizzazione economica dell’opera sono:
diritto di riproduzione: cioè il diritto di effettuare la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo;
diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell’opera: cioè il diritto di presentare l’ opera al pubblico nelle varie forme di comunicazione sopra specificate;
diritto di diffusione: cioè il diritto di effettuare la diffusione dell’opera a distanza (mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.);
diritto di distribuzione, cioè il diritto di porre in commercio l’opera;
diritto di elaborazione, cioè il diritto di apportare modifiche all’opera originale, di trasformarla, adattarla, ridurla ecc..
Tutti questi diritti permettono all’autore di autorizzare o meno l’utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici.
Dal sito della Società Italiana Autori Editori (www.siae.it), Domande e Risposte
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I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della personalità dell’autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica, non essendo soggetti a termini legali di tutela.
I principali diritti morali sono:
il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell’opera);
il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la reputazione dell’autore);
il diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l’opera).
Dal sito della Società Italiana Autori Editori (www.siae.it), Domande e Risposte
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Art. 2577 c.c. 1°comma “Contenuto del diritto. L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge”.
La legge sul diritto d’autore prevede una serie di limitazioni al diritto esclusivo di utilizzazione, alcune delle quali possono essere considerate come limite normale del diritto (es.: la riproduzione per uso personale dell’opera o parti di essa), altre si configurano come eccezioni giustificate da specifici interessi pubblici (es.: l’interesse all’informazione giustifica la libera riproduzione di articoli di attualità). Vi sono poi ipotesi in cui la legge consente l’utilizzazione dell’opera dietro pagamento di un adeguato compenso (artt.70, 91, l.633/41).
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Art.2577 c.c. 2°comma “L’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell’opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.
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Cfr. l’interessante ed esaustivo sito: www.dirittodautore.it, dell’Associazione per la difesa del diritto d’autore, nella sezione relativa alle opere musicali, nel cui campo avvengono i più numerosi casi di “plagio”.
Alla differenza tra i due termini (plagio e contraffazione) corrispondono due aspetti diversi dell’opera dell’ingegno: bene personale da una parte, strettamente legata all’autore dal rapporto di genesi creativa, bene patrimoniale dall’altra, in quanto normalmente riproducibile e utilizzabile economicamente.
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E’ stata creata una figura giuridica, il plagio-contraffazione, che comprende sia lo sfruttamento economico abusivo dell’opera, che l’usurpazione di paternità. Ma vi può anche essere plagio senza contraffazione, o contraffazione senza plagio. Cfr. www.dirittodautore.it
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Cfr. De Angelis Mariantonietta “NUOVI SPUNTI PER IL RICONOSCIMENTO DEL PLAGIO DELL’OPERA LETTERARIA” Nota a ordinanza Tribunale di Milano 11 giugno 2001, in Il Diritto d’autore, 2002, fasc. 3 pag. 323 – 328
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Dal punto di vista civilistico, sono applicabili le sanzioni previste a difesa della paternità (art. 168 e ss. LDA).
Si segnala, in particolare, l’art.169: “L’azione a difesa dell’esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell’opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull’opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell’opera stessa o con altri mezzi di pubblicità”.
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I reati contro il diritto d’autore sono perseguibili d’ufficio, per cui per mettere in moto la macchina giudiziaria basta solo la denuncia alle autorità competenti. La prescrizione, ovvero il termine ultimo per la presentazione della denuncia, interviene dopo 5 anni. Cfr. www.dirittodautore.it
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Elemento soggettivo del reato di plagio può essere sia il dolo che la colpa: sono irrilevanti tanto l’eventuale fine che il plagiario si sia proposto, quanto il fatto che egli abbia arrecato un danno, morale o patrimoniale all’autore plagiato; è irrilevante anche il valore dell’opera illecita; il fatto che si sia manipolata l’opera è sufficiente a verificare il reato.
L’errore sul fatto costituente reato (cioè nel caso che il plagiario abbia creduto di commettere un fatto diverso da quello penalmente sanzionato) non esclude la punibilità. Inoltre non può considerarsi valido il consenso dell’offeso alla usurpazione della paternità, poiché il diritto di paternità intellettuale è indisponibile. E’ invece ammissibile il consenso per la contraffazione semplice, ovvero la lesione dei diritti di utilizzazione economica, in quanto essi sono disponibili.
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Cfr. la sezione “Come proteggere dal plagio un testo inedito” del sito “Rifugio degli Esordienti” http://www.danaelibri.it/rifugio/soccorso/inedito.asp, e la sezione “lettere” del sito del periodico on line “Literary”, www.literary.it/info/ci_scrivono/ci_scrivono_38.htm
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Art.2576 c.c. “Acquisto del diritto. Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”.
Acquisto a titolo originario: è un acquisto che non deriva dal diritto di un precedente titolare, ma si afferma come diritto che nasce nel patrimonio dell’attuale titolare (es.: il diritto di proprietà si acquista originariamente con l’occupazione di una res nullius o per usucapione).
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Metodo massimamente affidabile, ma sicuramente molto costoso, a fronte di una parcella di diverse centinaia di euro.
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Sarà inoltre importante aver cura di chiedere al personale dell’ufficio postale dal quale si spedisce di apporre uno o più timbri con la data di partenza chiara e visibile, sulla chiusura della busta. Nel caso di opere brevi, come racconti o poesie, sarà preferibile rinunciare del tutto alla busta, e sigillare su se stesso il foglio sul quale è stampata l’opera, in modo che i timbri postali vengano apposti direttamente sull’opera. Una volta ricevuto il pacco, l’autore dovrà conservarlo, ovviamente senza aprirlo, fino alla pubblicazione dell’opera, e anche oltre in caso di futuro plagio.
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Perché ci si possa iscrivere alla Società Italiana Autori Editori, è necessario aver già pubblicato regolarmente almeno un’opera. Tuttavia chiunque, socio o non socio, può depositare un testo inedito (di qualsiasi genere letterario e su qualsiasi supporto, carta, floppy-disk, cd etc.), il quale, previo pagamento di una ragionevole tariffa, viene conservato per 5 anni, con contestuale rilascio di un’attestazione con il numero di repertorio assegnato al deposito. Con questo sistema è possibile (per il periodo di vigenza del deposito) far valere in giudizio la paternità dell’opera.

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