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Status Civitatis Vaticanae

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Status Civitatis Vaticanæ
(Stato Città del Vaticano)

“Ma quante divisioni ha l’esercito del Papa?”
Stalin

Il più piccolo Stato al
mondo, la maggiore potenza spirituale del pianeta.
Con una superficie di appena 0,44 km quadrati, inserita nel tessuto urbano di Roma, sulla riva destra del Tevere, il
Vaticano è il più piccolo stato indipendente del mondo, sia in termini di numero di abitanti (circa 900 in possesso di regolare cittadinanza), che di estensione territoriale, costituendo essa un classico esempio di enclave sul suolo italiano.
Esso viene spesso indicato, semplicemente, come “Santa Sede”, in realtà dal punto di vista giuridico la Santa Sede è istituzione distinta dalla Città del Vaticano, che è uno dei territori sui quali la Santa Sede ha sovranità. Di conseguenza, le ambasciate estere, per esempio, sono accreditate presso la
Santa Sede e non presso lo Stato del Vaticano.
La Chiesa
Cattolica, infatti, è l’unica confessione religiosa alla quale parte della dottrina attribuisce personalità giuridica internazionale: ed, in effetti, si è in presenza di alcuni elementi generalmente indicati come requisiti per l’attribuzione della soggettività internazionale dello Stato. In particolare:

la Santa sede esercita la propria sovranità su un determinato territorio, per quanto esiguo possa essere;
ha il potere di negoziare e concludere trattati internazionali, che nel caso specifico assumono la denominazione di concordati, quando intendono disciplinare la posizione della Chiesa Cattolica nello Stato controparte dell’accordo;
accredita un proprio corpo
diplomatico in molti Stati;
può attribuire la
cittadinanza dello Stato del Vaticano;
è presente in numerose organizzazioni internazionali, soprattutto per la promozione della collaborazione in campo umanitario e tecnico. La Chiesa non fa parte delle Nazioni Unite, ma mantiene un osservatore permanente, che ovviamente non vota nell’Assemblea Generale. Il motivo sta nella assoluta
neutralità della Santa Sede, per la quale sarebbe impensabile prendere posizione, per esempio, su una operazione militare di peace keeping, oltre che impossibile fornire le truppe per l’intervento.

Con la controversa “Donazione di
Costantino“, fin dal 321 d.C. alla Chiesa Cattolica Romana fu permesso di trasmettere la proprietà dei suoi possedimenti, frutto di donazioni, di Pontefice in Pontefice. Le donazioni si successero negli anni, fino a trasformare nel VII secolo il papato nel più grande proprietario terriero d’Italia.
Successive aggiunte territoriali vennero da donazioni, acquisti e conquiste, sino a quando gli Stati Pontifici inclusero quasi tutta l’Italia centrale e parte di quella settentrionale, raggiungendo l’apice dell’espansione intorno al XVII secolo.
La conquista, nel 1861, di gran parte del territorio dello Stato della Chiesa e la sua annessione al neocostituito Regno d’Italia, causò un forte contenzioso tra autorità ecclesiastiche e Stato Italiano, il quale per affermare la propria autorità e per incamerare l’enorme patrimonio accumulato dalla Chiesa, emanò due leggi (n.3036 del 1866 e n. 3848 del 1867, c.d. leggi eversive), che disponevano la soppressione di tutti gli enti ecclesiastici che lo Stato giudicava non necessari ai bisogni religiosi della popolazione e la devoluzione al
demanio del loro patrimonio. Quando, nel 1870, la presa di Roma portò alla completa scomparsa dello Stato della Chiesa e alla fine del potere temporale del Papa, la questione si aggravò poiché il Pontefice ritenendo che la sovranità territoriale fosse un’irrinunciabile garanzia di indipendenza materiale e morale, rifiutò ogni trattativa per definire un nuovo status giuridico della Santa Sede col Regno d’Italia. Nasceva così la c.d. “questione romana”, a cui l’Italia rispose unilateralmente emanando la celebre “legge delle guarentigie“.
Quando lo Stato unitario si consolidò, e le richieste della Chiesa non vennero più considerate una minaccia all’unità
nazionale, vennero stipulati l’11 febbraio 1929 i Patti Lateranensi, di fatto una convenzione internazionale, nella quale si fissarono anche le modalità di costituzione dello Stato della Città del Vaticano.
Il Trattato garantiva alla Santa sede un’assoluta indipendenza, riaffermando che la religione cattolica era la sola religione di stato (come affermava l’articolo 1 dello Statuto Albertino).
I Patti sono stati riconosciuti dalla Repubblica Italiana nell’art.7 della
Costituzione, ma contenevano gravi contrasti con i principi costituzionali della libertà religiosa e della laicità dello Stato, non più accettabili anche alla luce della progressiva laicizzazione della società italiana.
Di questi mutamenti ha preso atto la stessa Chiesa Cattolica che, nel Concilio Vaticano II, ha riconosciuto l’opportunità di una netta separazione tra Chiesa e comunità politica. Tali istanze sono sfociate nella modifica dei Patti Lateranensi, stipulata il 18 febbraio
1984, che stabilisce una regolamentazione dei rapporti conforme alla Costituzione italiana.
L’ordinamento della Città del Vaticano è regolato da una nuova “
Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano“, in sostituzione della precedente, la prima, emanata da Papa Pio XI, all’atto dell’entrata in vigore dei Patti Lateranensi (7/6/1929).
L’art. 1 stabilisce che “1. Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario“. La rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati esteri e con gli altri soggetti di diritto internazionale, per le relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati, è riservata al
Papa, che la esercita per mezzo della Segreteria di Stato.
Il potere legislativo, quando non è esercitato direttamente dal Papa, viene da questi delegato ad una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, tutti nominati dal Papa per un
quinquennio. Per tutto quanto non coperto dalla legislazione Vaticana si applicano in via suppletiva, in quanto non contrastino coi principi del Diritto divino o canonico, le leggi italiane.
Il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della Commissione, nel rispetto della Legge Fondamentale e delle altre disposizioni vigenti, il quale può emanare Ordinanze, in attuazione di leggi e
regolamenti. Egli è coadiuvato nelle sue funzioni dal Segretario Generale della Commissione, che è, di fatto, l’Amministratore operativo, sovrintendendo l’attività del Governatorato (l’ufficio amministrativo di vertice). Il Presidente della Commissione, oltre ad avvalersi dell’Ufficio centrale di Vigilanza (nuovo nome della decaduta gendarmeria pontificia), ai fini della sicurezza e della polizia può richiedere l’assistenza della Guardia Svizzera.
Il potere giudiziario è esercitato, a nome del Papa, dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato. In materia penale i Patti concordatari prevedono che, a richiesta della Santa Sede, l’Italia provvederà a giudicare, secondo il diritto italiano, coloro che abbiano commesso reati nel territorio del Vaticano.
Come ogni Stato anche la Città del Vaticano ha un proprio Inno nazionale e la propria
bandiera, la lingua ufficiale è il latino (e il tedesco svizzero per le Guardie svizzere).
Ciò che qualifica peculiarmente lo Stato del Vaticano è la sua finalità: quella di essere strumento non per provvedere ai bisogni materiali dei suoi cittadini, ma per curare il benessere spirituale dell’umanità intera; il che non ne altera la natura statuale, determinata dalla sua struttura, e non contrasta col fatto di avere un
Capo di Stato, monarca assoluto e a vita (anche se eletto dal Collegio dei Cardinali), e regolamenti interni che vietano ai dipendenti il diritto di sciopero; infatti, proprio quel Capo, nei secoli, si è conquistato un’immagine mondiale di difensore dei diritti umani, una considerazione morale superiore a quella di ogni altro statista.
Dimensione universale di una Sede guida per 1 miliardo di cattolici sparsi nel mondo, che poggia su un Paese di dimensioni “lillipuziane”, ma dotato di una miniferrovia, un
miniesercito e un’unica farmacia, un giornale quotidiano, una radio, un unico ufficio postale e una sola stazione di rifornimento di carburante.
Paradossi, misteri e anomalie dello Stato del Papa, l’ultima teocrazia cattolica.

Alberto Monari

“Il nostro sapientissimo Padrone
Con venerato motuproprio impone
Che da oggi in avanti ogni impiegato
Per il ben dello Stato
(Per dir come si dice) ari diritto…”
Giuseppe Giusti
 

1
Cfr. “San Pietro e dintorni” di Lucio Brunelli, su “Qui Touring” marzo 2005, pag.94 e ss.
2
Località alle porte di Roma (ager Vaticanus) ove la leggenda vuole che Nerone facesse uccidere alcuni martiri cristiani, tra i quali l’apostolo Pietro, tra il 67 e il 64 d.C. Lì Costantino fece erigere la prima basilica di San Pietro (326-333 d.C.) e nel 1378, al rientro dal Avignone, fu fissata la sede del Papa e della curia. Cinto da Leone IV dalle “mura leonine”, collegate tramite un apposito passaggio con Castel Sant’Angelo, di guardia sul fiume, si riempì di inestimabili tesori d’arte grazie alla magnificenza pontificia del XV-XVII secolo.
3
Cfr. Wikipedia enciclopedia libera: http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale
4
Dal francese “terreno intercluso”. Territorio di uno Stato totalmente racchiuso nel territorio di un altro Stato. Il diritto internazionale generale obbliga lo Stato nel cui territorio si ha questo fenomeno, a consentire tutte le attività necessarie per la sopravvivenza dello Stato in enclave.
5
Il termine Santa Sede viene definito come la giurisdizione del Papa, rappresentando la Chiesa Cattolica di Roma. La Santa Sede è una delle antiche cinque Sedi Apostoliche, delle quali è la maggiore. Nei secoli che seguirono la nascita del Cristianesimo, furono considerate sedi apostoliche cinque particolari città, centri d’interesse per la Cristianità. Le chiese in ciascuna di queste città furono considerate apostoliche in quanto fatte risalire ad uno degli Apostoli; in particolare:
·
Roma in Italia, dall’apostolo San Pietro
·
Costantinopoli (ora Istanbul) in Turchia, dall’apostolo Sant’Andrea
·
Antiochia in Siria, dall’apostolo San Pietro
·
Alessandria in Egitto, dall’apostolo San Marco
·
Gerusalemme in Palestina/Israele, dall’apostolo San Giacomo
6
La Chiesa cattolica è, tra le Chiese cristiane, quella che conta il maggior numero di aderenti. La Chiesa cattolica comprende al suo interno una grossa varietà di riti (ben 24), di cui il più seguito per diffusione e numero di fedeli è il Rito Romano, al punto che spesso si tende ad identificare questo rito con l’intera Chiesa, che invece è composta dall’insieme di numerose chiese e riti, alcuni più antichi di quello romano. La Chiesa cattolica è composta da tutti i battezzati, e da un punto di vista territoriale è suddivisa in chiese particolari o diocesi, governate da un vescovo, considerato come successore diretto degli apostoli. A capo del collegio dei vescovi sta il vescovo di Roma, il Papa, considerato il successore dell’apostolo Pietro.
Fino all’anno Mille, prima del Grande Scisma, con il termine Chiesa cattolica si identificava l’intera Chiesa orientale e occidentale, e prima della Riforma protestante il termine “cattolico” (dal greco Katholikòs “universale) non aveva assunto il significato confessionale che ha avuto dal Concilio di Trento, convocato nel 1545 per tentare una riconciliazione con i protestanti.
7
Cfr. Balladore Pallieri G. “Diritto Internazionale Pubblico” 8°ed. Giuffrè-Milano 1962, pp.151 e ss., che ha considerato la C.d.V. come “stato vassallo della Chiesa Cattolica, che per mezzo della sua somma autorità, la Santa Sede, lo ha creato e dotato di una notevole autonomia nei confronti della restante organizzazione della Chiesa medesima”.
Più recentemente, in favore della personalità giuridica, vedi anche Conforti B. “Diritto Internazionale” 4°ed. Editoriale Scientifica-Napoli 1992, p.28.
8
Nel diritto internazionale con questo termine si intende l’astratta attitudine di un ente a diventare titolare di diritti ed obblighi previsti dalle norme dell’ordinamento giuridico internazionale.
“Lo S.C.d.V., sebbene dipendente da un altro soggetto internazionale (la Santa Sede, come detto, ha avuto la personalità giuridica, non per i suoi domini temporali ma per la sua autorità spirituale n.d.a.) ha completa capacità internazionale, pari a quella di qualsivoglia Stato sovrano, perché l’ente superiore ha una capacità diversa da quella normale degli Stati, svolge la sua attività in altro campo e non interferisce quindi nella sfera di competenza e nulla toglie alla competenza dell’ente dipendente per quanto riguarda le materie politiche e quelle di cui in genere si occupano i soggetti internazionali.” Balladore Pallieri, op. cit. pag. 152.
9
Le nunziature, con a capo il Nunzio Apostolico, sono organismi mediante i quali la Santa Sede intrattiene le proprie relazioni diplomatiche con gli Stati e le Organizzazioni internazionali.
10
Secondo la legge vaticana sono cittadini: coloro che hanno in Vaticano stabile residenza, coloro che sono autorizzati da Pontefice a risiedere nel territorio, il coniuge, i figli, gli ascendenti e discendenti di cittadini vaticani, conviventi ed autorizzati a risiedere nel territorio, i Cardinali residenti in Roma, anche fuori dalla Città d.V. Il suo acquisto non è mai automatico ma basato sulla concorde volontà della Santa Sede e dell’interessato.
11
Il Vaticano gode dello status di Stato neutralizzato (come la Confederazione Elvetica e la Repubblica di San Marino): si trova, cioè, in quella condizione giuridica permanente per la quale ha diritto di non essere offeso da operazioni belliche di altri Stati e il dovere di non porne in essere.
12
Documento apocrifo attribuito all’Imperatore Costantino I (IV secolo d.C.). Rivolto a papa Silvestro I, narra la donazione da parte di Costantino alla Santa sede della parte occidentale dell’impero, compresa la città di Roma. La redazione risale probabilmente alla seconda metà dell’VIII secolo. La falsità del documento, già ipotizzata da Ottone III per motivi formali (mancanza del sigillo), fu poi dimostrata in base a incontrovertibili argomenti storici e linguistici da N. Cusano e da L. Valla (De falso credita et ementita Costantini donatione, La donazione di Costantino contraffatta e falsamente ritenuta vera) nel XV secolo.
13
Nell’antica Roma i pontefici erano i membri di un collegio giuridico-sacerdotale presieduto dal p.massimo e incaricato di attendere al culto pubblico. Con Augusto (12 d.C) il titolo fu assunto dagli imperatori. Nella Chiesa cattolica è sinonomo di Papa.
14
Il primato papale assunse connotazioni politiche dopo la caduta dell’impero Romano d’Occidente (476 d.C.). Durante il medioevo, il papato appoggiò la lotta dell’Impero Bizantino contro i Longobardi, ma si organizzò anche per proteggere la popolazione dei suoi territori creando una propria milizia. Alla fine del Regno Longobardo, la donazione di Sutri (728) da parte del Re Liutprando a favore di Papa Gregorio II costituì il nucleo dello Stato della Chiesa.
15
Dal latino dominium, indica il complesso dei beni di proprietà dello Stato.
16
Legge delle “garanzie”, del 13/3/1871 n.214, respinta dal Papa perché non offriva sufficienti garanzie di stabilità potendo essere in ogni momento abrogata, gli assicurò tuttavia il libero esercizio del potere spirituale, l’inviolabilità e l’immunità dei luoghi ove risiedeva. Restò in vigore fino al concordato del 1929.
17
La Santa sede il 10 settembre 1874, arrivò ad esprimere parere negativo sulla partecipazione dei cattolici italiani alle elezioni e in generale alla vita politica dello stato. Il divieto, riassunto dalla formula latina “non expedit” (non conviene), fu abolito solo nel 1919.
18
Presero il nome del palazzo di San Giovanni in Laterano in cui avvenne la firma del concordato, furono negoziati tra il Cardinale Segretario di Stato Pietro Gasparri per conto della Santa Sede e Benito Mussolini, capo del Fascismo, come Primo Ministro italiano. I Patti costituirono per il regime fascista una preziosa legittimazione; legando il concordato, cui soprattutto teneva, al trattato, a sua volta la Chiesa si garantì da mutamenti unilaterali al primo riservandosi la possibilità di riaprire la questione romana.
I patti sono costituiti, in realtà, da tre trattati distinti:
un Trattato che riconosce l’indipendenza e la sovranità della Santa Sede e che crea lo stato della Città del Vaticano;
un concordato che definisce le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa ed il Governo (prima d’allora, cioè dalla nascita del Regno d’Italia, sintetizzate nel motto: “libera chiesa in libero stato”);
una convenzione economica per ricompensare la Santa Sede delle perdite subite nel 1870.
 
19
Art.7: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”.
20
L’articolo 7 fu approvato, dall’Assemblea Costituente, con l’essenziale voto favorevole del Partito comunista, motivato dalla volontà di evitare che la Repubblica nascesse senza il riconoscimento della Chiesa, e con il rischio di aggiungere una divisione religiosa ai molti motivi di debolezza della nuova costruzione politica che già esistevano.
21
La firma è stata tra il Cardinale Segretario di Stato Agostino Casaroli per la Santa Sede, e Bettino Craxi, Presidente del Consiglio Italiano.
22
E’ una vera e propria Costituzione, emanata da Giovanni Paolo II il 26 novembre 2000, Solennità di Cristo Re, ed entrata in vigore il 22 febbraio 2001, Festa della Cattedra di San Pietro Apostolo. Vedi sezione “legislazione” del sito: www.vatican.va.
23
Papa è il titolo detenuto dal vescovo di Roma e dai Patriarchi di Alessandria d’Egitto. Il Papa di Roma è, secondo la dottrina cattolica, il legittimo successore di Pietro e il capo del collegio episcopale. Egli è il titolare del magistero ecclesiastico e lo esercita da solo o con i vescovi nel Concilio ecumenico; in particolare egli è infallibile quando definisce ex cathedra verità essenziali circa la fede e la morale.
24
La Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano esercita il suo potere secondo le disposizioni della Legge fondamentale ed il proprio Regolamento. Per l’elaborazione dei progetti di legge, la Commissione si avvale della collaborazione dei Consiglieri dello Stato, di altri esperti nonché degli Organismi della Santa Sede e dello Stato che possano esserne interessati. I progetti di legge sono previamente sottoposti, tramite la Segreteria di Stato, alla considerazione del Papa.
25
In casi di urgente necessità, egli può emanare disposizioni aventi forza di legge, le quali tuttavia perdono efficacia se non sono confermate dalla Commissione entro novanta giorni (art.7 Legge Fondamentale). Le leggi sono quelle emanate dal Pontefice (come l’Ordinamento Giudiziario ed il Codice di Procedura Civile del 1° maggio 1946), e i regolamenti sono quelli emessi in materia amministrativa dalle autorità vaticane competenti.
26
I bilanci preventivo e consuntivo dello Stato, dopo l’approvazione da parte della Commissione, sono sottoposti al Pontefice dalla Segreteria di Stato (art.12 Legge Fondamentale).
27
La bandiera dello Stato della Città del Vaticano è costituita da due campi divisi verticalmente, uno giallo aderente all’asta e l’altro bianco, e porta in quest’ultimo la tiara (copricapo proprio del Papa, è detto anche triregno), con le chiavi (art.20 Legge Fondamentale).
28
Il Codice di diritto canonico (il Codice normativo della Chiesa cattolica), definisce il Papa Organo supremo della potestà di giurisdizione e in lui si assommano i poteri legislativo, esecutivo e amministrativo; oggetto della sua giurisdizione sono: la fede, i costumi e la disciplina ecclesiastica; la sua giurisdizione si estende a tutte le singole chiese, a tutta la gerarchia ecclesiastica e a tutti i fedeli.
29
Le controversie relative al rapporto di lavoro tra i dipendenti dello Stato e l’Amministrazione sono di competenza dell’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, a norma del proprio Statuto (art.18 Legge Fondamentale).
30
Le Guardie Svizzere, arruolate da Giulio II (Giuliano della Rovere, Papa dal 1503 al 1513), quando godevano fama del più efficiente esercito di mercenari d’Europa.

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