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Stato di emergenza

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(immagine[1])
 
Sognavo che la vita fosse gioia.
Mi sono svegliato. La vita era servizio.
Ho servito e nel servizio ho trovato la gioia.
Rabindranath Tagore
 
La legge 24 febbraio 1992, n. 225[2] istituisce il “servizio nazionale della protezione civile”, un sistema che comprende tutte le attività e le strutture predisposte dallo Stato al fine di proteggere l’integrità della vita delle persone, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni, o dal pericolo di danni, derivanti da calamità naturali, catastrofi e altri eventi calamitosi. Il nostro Paese, dunque, ha scelto di organizzare un “servizio nazionale”, affinché tutte le forze dello Stato in campo collaborino insieme, combinando in modo ottimale ogni competenza e professionalità disponibili[3].
Gli enti costitutivi del sistema sono, innanzitutto, le Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, le Regioni, le Province, i Comuni, gli Enti Pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio[4].
Di conseguenza, considerati i tanti attori in campo, la citata legge, prescindendo dalle normative particolari che ogni Regione ha emanato per l’organizzazione delle strutture e del funzionamento della protezione civile sul proprio territorio, ha posto in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il potere di coordinamento e di promozione dell’attività, attraverso il proprio Dipartimento della Protezione Civile[5], che sovraintende anche l’opera di:
·               regia nella costruzione e nella gestione delle reti informative indispensabili per la previsione, prevenzione, valutazione e mitigazione dei rischi[6],
·               intervento diretto in caso di calamità di rilevanza nazionale[7],
·               definizione di procedure di intervento ed azione comuni a tutto il sistema,
·               orientamento della legislazione relativa alla prevenzione dei rischi,
·              sostegno alle strutture periferiche del sistema, specie le più deboli e meno dotate di risorse proprie,
·              promozione e sostegno alle attività di formazione e alla crescita dell’associazionismo di protezione civile,
·               informazione dell’opinione pubblica e di promozione della cultura della protezione civile specie nei confronti delle giovani generazioni,
·              produzione e gestione delle normative eccezionali e derogatorie indispensabili per accelerare gli interventi di emergenza e far fronte alle calamità, al fine di ridurre al minimo il danno alle persone e alle cose.
 
Infatti, da quest’ultimo punto di vista, l’art.5 della citata legge (Stato di emergenza e potere di ordinanza), prevede al comma 1, che “Al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c)[8], il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio …, ovvero, per sua delega ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi[9]..”. La dichiarazione dello “stato di emergenza” viene assunta con lo strumento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.)[10], e da questo atto normativo trae legittimità il potere dell’Autorità di Governo di emettere “ordinanze di protezione Civile”, strumento giuridico, utilizzato in caso di azioni indifferibili ed urgenti. L’ordinanza di protezione civile permette anche di derogare a leggi o a norme di legge, sempre nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico[11].
La protezione civile italiana si avvale, come detto, di tutti i Corpi organizzati dello Stato: un ruolo fondamentale viene svolto, in particolare, dal Prefetto, il diretto rappresentante del Governo sul territorio provinciale di competenza[12]. Egli deve, innanzitutto, predisporre un piano per fronteggiare l’emergenza su tutto il territorio della provincia (anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione), e curarne l’attuazione nel caso di eventi calamitosi. In questi casi informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell’interno; assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; vigila sull’attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di ordinanza menzionati prima.
Anche il Sindaco è autorità comunale di protezione civile[13]. Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della giunta regionale. Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell’autorità comunale di protezione civile.
Ma è soprattutto sul volontariato che la protezione civile, sempre più, può fare affidamento[14].
Dalle prime esperienze, generose ma piuttosto disorganizzate, di volontariato spontaneo, come i cosiddetti “angeli del fango”, intervenuti nell’alluvione di Firenze del 1966, si è avviato un percorso che ha saputo incanalare la solidarietà di tanti italiani nelle forme organizzative dell’associazionismo, oggi organizzato su base regionale, cresciuto sia in numero di volontari disponibili – i membri delle associazioni di protezione civile sono circa 1.200.000 – sia in capacità operative, preparazione, competenza, esperienza e dotazione di mezzi tecnici e strumenti operativi. Se fino agli anni ’80 del secolo scorso il volontariato organizzato rappresentava una componente ausiliaria delle forze in campo, negli ultimi anni ha messo a disposizione nelle situazioni di emergenza più del 50% delle risorse umane impiegate.


[1] Nell’immagine operatori della Protezione Civile nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio-L’Aquila, 09/04/2009 (www.protezionecivile.it).
 
[2] L. 24-2-1992 n. 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. Pubblicata nella Gazz. Uff. del 17 marzo 1992, n. 64, Serie Ordinaria.
 
 
[4] Con legge costituzionale del 18-10-2001, n. 3 che ha completato il processo di modifica del titolo V della Costituzione (cfr. “TITOLO V: grandi idee ma…” in KultUnderground-n.81-Dicembre 2001 rubrica “Diritto”), la protezione civile è considerata materia di legislazione concorrente e, quindi di competenza regionale, nell’ambito dei principi fondamentali di indirizzo dettati dalla legge dello Stato.
 
[5] Art.1, comma 3, L. 24-2-1992 n. 225:
Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile (attualmente tale figura è rivestita dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Dott. Guido Bertolaso), si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L’ultima modifica all’organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile è intervenuta con il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008 (in occasione dell’emergenza rifiuti a Napoli). Il Dipartimento si articola in nove uffici ed in quarantadue servizi, dedicati ciascuno ai diversi ambiti di intervento operativo e amministrativo interno (sanitario, vulcanico, sismico, rischi ambientali, nucleare, tutela dei beni culturali, incendi boschivi, previsione meteorologica, servizio banche dati, formazione tecnica e divulgazione conoscenza, servizio ispettivo, del personale, ecc. ecc.)
 
[6] Art.3 Legge n.225/1992: …
2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all’articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
 
[7] Art.3 Legge n.225/1992: …
4. Il soccorso consiste nell’attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all’articolo 2 ogni forma di prima assistenza
5. Il superamento dell’emergenza consiste unicamente nell’attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
 
[8] c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
 
[9] …Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
 
[10] Cfr: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2009
Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI…
Decreta:
Per quanto esposto in premessa e’ dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. Al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono conferiti i poteri di Commissario delegato ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 aprile 2009
 
[11] Il Presidente del Consiglio può emanare anche ordinanze dirette ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, come la sospensione di imposte e tasse, di termini processuali e altri aspetti che necessitano di una disciplina speciale, in conseguenza della gravità degli eventi. Le ordinanze sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e trasmesse ai Sindaci interessati per la pubblicazione negli Albi Pretori dei Comuni.
 
[12] Art.14 Legge n.225/1992, Competenze del prefetto
 
[13] Art.15 Legge n.225/1992, Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco
 
[14] Art.6 Legge n.225/1992, Componenti del Servizio nazionale della protezione civile
2. Concorrono, altresì, all’attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.
Art.18 Legge n.225/1992, Volontariato.

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